Una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione chiarisce un punto molto discusso: quando nasce una controversia sul mancato riversamento dell’imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive, la causa deve essere trattata dal giudice tributario e non dalla Corte dei conti. Il principio è stato affermato con la sentenza n. 1527 del 23 gennaio 2026 e si collega al nuovo assetto normativo introdotto negli ultimi anni.
La questione riguarda il ruolo del gestore di alberghi, bed and breakfast e altre strutture. In passato tale figura veniva spesso considerata come soggetto incaricato di maneggiare denaro pubblico. Oggi, invece, il quadro è cambiato: il gestore è qualificato come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa verso chi usufruisce del pernottamento.
Questo passaggio modifica anche il giudice competente a decidere le eventuali controversie. In pratica l’imposta di soggiorno la paga l’ospite alla struttura e poi è la struttura a doverla riversare all’erario locale.
Imposta di soggiorno: il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda nasce da un’azione promossa dalla Procura contabile (ossia della Corte dei Conti) nei confronti di una società che gestiva alcune strutture alberghiere in Veneto. Secondo l’accusa, la società aveva incassato dai clienti le somme dovute a titolo di tributo comunale senza poi versarle all’ente locale. Per questo veniva chiesto il risarcimento del danno erariale davanti alla magistratura contabile.
La società ha contestato questa impostazione, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice tributario. La difesa ha evidenziato che, dopo la riforma del 2020, il gestore non può più essere inquadrato come agente contabile, ma solo come soggetto obbligato al pagamento del tributo secondo le regole fiscali ordinarie.
Il riferimento principale è l’art. 4 del D. Lgs. 23/2011, che consente ai Comuni capoluogo di provincia, alle unioni di Comuni e agli altri enti inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire il prelievo con delibera consiliare. La norma stabilisce anche la destinazione del gettito a interventi nel settore turistico, culturale e dei servizi locali.
Le norme che hanno cambiato il quadro
Il punto di svolta è arrivato con l’art. 180, comma 3, del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020. Questa disposizione ha inserito nell’art. 4 del D. Lgs. 23/2011 il comma 1-ter, stabilendo che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento del tributo e degli adempimenti connessi, compresa la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno.
Successivamente è intervenuto anche l’art. 5-quinquies del D.L. 146/2021, convertito dalla L. 215/2021, norma di interpretazione autentica che ha esteso tale assetto anche ai fatti verificatisi prima del 19 maggio 2020. In pratica, il legislatore ha voluto chiarire che il nuovo inquadramento non vale solo per il futuro, ma anche per le situazioni pregresse.
Da qui la conclusione della Cassazione: l’obbligo relativo all’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria. Viene, quindi, meno il presupposto su cui si fondava la giurisdizione contabile, cioè la figura del gestore come incaricato della gestione di denaro pubblico.
Il rapporto diventa trilaterale tra cliente, struttura ricettiva ed ente locale, ma resta inserito nell’ambito fiscale.
La Suprema Corte richiama anche l’ordinanza n. 6187/2024, già orientata nella stessa direzione. Inoltre, sul piano penale, viene ricordato che il mancato riversamento non integra più automaticamente il reato di peculato, proprio perché il gestore risponde come debitore del tributo verso il Comune e non come custode temporaneo di somme pubbliche.
Imposta di soggiorno, cosa cambia per Comuni e albergatori
L’effetto pratico della decisione è rilevante. Le contestazioni su omesso, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno dovranno essere portate davanti alle Corti di giustizia tributaria. Questo vale anche quando il Comune ritiene che la struttura abbia incassato il tributo senza riversarlo.
Per gli enti locali cambia la strada processuale da seguire. Per gli operatori del settore, invece, si rafforza un principio di certezza: il rapporto non è più trattato come contabilità pubblica, ma come obbligazione fiscale disciplinata da norme precise. Resta fermo il diritto di rivalsa verso l’ospite, secondo uno schema che la giurisprudenza collega anche all’art. 64, comma 3, Tuir.
La pronuncia non indica importi fissi, perché il tributo varia in base alle delibere comunali e ai regolamenti locali. Proprio per questo ogni contestazione sull’imposta di soggiorno dovrà essere valutata caso per caso, tenendo conto della disciplina del singolo Comune, degli adempimenti dichiarativi e della documentazione contabile. Il principio, però, appare ormai definito: sulle liti relative all’imposta di soggiorno decide il giudice tributario.
Riassumendo
- Imposta di soggiorno: le controversie sul versamento spettano al giudice tributario.
- La Cassazione ha escluso la competenza della Corte dei conti.
- Il gestore risponde come soggetto obbligato, non come agente contabile.
- Decisivo l’art. 180, comma 3, D.L. 34/2020.
- La norma interpretativa del D.L. 146/2021 vale anche per il passato.
- Comuni e strutture dovranno seguire il processo tributario per future contestazioni.