Con la circolare n°4/2025, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sull’innalzamento della soglia di esenzione fiscale e contributiva dei c.d. fringe benefit 2025 riconosciuti al lavoratore dipendente.
La Legge n°207/2024, Legge di bilancio 2025, ha innalzato l’importo entro il quale l’insieme dei beni e dei servizi erogati dal datore di lavoro non è tassato. C’è però una bella differenza tra i lavoratori con figli a carico e lavoratori senza figli a carico.
Infatti, per i lavoratori con figli che hanno un reddito entro il limite per essere considerati a carico, la soglia di esenzione è fissata a 2.000 euro. Dunque il doppio rispetto a chi non ha figli.
Con la circolare citata, l’Agenzia delle entrate ha meglio chiarito il perimetro soggettivo dell’esenzione che rimarrà in vigore fino al 2027, compreso.
Fringe benefit in busta paga
I fringe benefit sono quei beni o servizi (auto, pc, cellulare, ecc.) che il datore di lavoro può concede al dipendente, anche ad personam.
Il loro regime fiscale ruota attorno all’articolo 51, comma 3 del TUIR, il quale stabilisce che restano esclusi da tassazione e contribuzione fino a un valore annuo di 258,23 euro; se la soglia viene superata, l’intero importo diventa imponibile, non soltanto la parte eccedente.
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte per innalzare questo tetto, prima per fronteggiare l’emergenza economica legata alla pandemia e poi per sostenere il potere d’acquisto:
- 516,46 euro con il DL 104/2020, conferma nel 2021 con il DL 41/2021,
- 600 euro con il DL 115/2022 e, nel 2023,
- la svolta che ha differenziato il limite a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico lasciando a 258,23 euro chi ne era privo.
La Legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha messo ordine, fissando due livelli di esenzione generalizzati: 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti e 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico. All’interno di questi importi rientrano, in via eccezionale, anche il rimborso delle utenze domestiche, dell’affitto o degli interessi sul mutuo dell’abitazione principale, ampliando così la platea delle spese agevolabili.
Per accedere alla soglia maggiorata legata ai figli è indispensabile che il dipendente presenti al datore di lavoro un’autodichiarazione contenente i codici fiscali dei figli a carico: senza questo adempimento si ritorna automaticamente al limite ordinario di 258,23 euro.
La condizione di “figlio a carico” deve sussistere alla data del 31 dicembre dell’anno d’imposta e va verificata sulla base dei limiti reddituali previsti dall’art. 12 TUIR (4.000 euro fino a 24 anni, 2.840,51 euro oltre tale età).
Fringe benefit in busta paga detassati fino a 2.000 euro. Chi ne ha diritto?
Venendo all’intervento della Legge di bilancio 2025 sui fringe benefit 2025, il comma 390 prevede, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga alle regole generali viste nel primo paragrafo che fino all’importo di 1.000 euro non concorrono al reddito del lavoratore dipendente:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro;
- le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la
locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Attenzione, l’ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico.
Rientrano in tale concetto, fermo restando il limite di redditi per essere a carico (2840,51 euro ovvero 4.000 euro per i figli fino a 24 anni) anche:
- i figli nati fuori del matrimonio,
- riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche,
- i figli conviventi del coniuge deceduto –
- fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR.
Dunque nella circolare n°4/2025 sulla tassazione del lavoro dipendente viene chiarito che anche il coniuge superstite potrà sfruttare la soglia di esenzione più alta per il figlio convivente del coniuge deceduto.
Casistiche applicative della soglia maggiorata (2.000 €)
Casistica | Figlio a carico | Soglia applicabile | Note |
Figlio fiscalmente a carico di entrambi i genitori | Sì | 2.000 € | Agevolazione in misura intera a ciascun genitore, anche con un solo figlio |
Percezione Assegno Unico Universale (AUU) – detrazione art. 12 non spettante | Sì | 2.000 € | Agevolazione comunque riconosciuta |
Accordo per attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito più elevato (art. 12, co.1, lett. c) | Sì | 2.000 € | Beneficio spettante a entrambi i genitori |
Figlio oltre i requisiti anagrafici per la detrazione ma considerato a carico (art. 12, co.4‑ter) | Sì | 2.000 € | Condizione considerata soddisfatta |
Riassumendo.
- Soglia maggiorata a 2.000 €: nel 2025 ogni genitore lavoratore dipendente può ricevere fringe benefit esenti fino a 2.000 € se il figlio è fiscalmente a carico.
- Figlio a carico di entrambi: l’agevolazione spetta per intero a ciascun genitore anche con un unico figlio, purché sia a carico di entrambi.
- Compatibilità con l’Assegno Unico (AUU): la soglia dei fringe benefit 2025 resta valida anche quando la detrazione art. 12 TUIR non è fruibile perché si percepisce l’AUU.
- Accordo sulla detrazione art. 12: se i genitori scelgono di attribuire l’intera detrazione al più redditizio, il tetto di 2.000 € spetta comunque a tutti e due.
- Figli oltre i limiti anagrafici: la soglia resta applicabile se il figlio, pur superando i limiti di età, è considerato a carico ai sensi dell’art.
12, comma 4-ter.