Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 05 Giu, 2026

Naspi scuola 2026: attenti alla decorrenza di giugno

Al via le domande per la Naspi nel settore scolastico, ecco i precari della scuola come devono recuperare l'indennità nel 2026.
5 Giugno 2026
Naspi scuola
Foto © Investireoggi

Se a settembre, o più in generale alla fine dell’estate, sono i lavoratori del settore turistico e alberghiero a fare maggiore ricorso alla Naspi dopo la conclusione della stagione estiva, a giugno i principali interessati sono i precari della scuola.

Nel comparto scolastico, infatti, l’indennità di disoccupazione spetta esclusivamente ai lavoratori con contratto a tempo determinato. La Naspi è riconosciuta a tutti coloro che perdono involontariamente il posto di lavoro, ma nel pubblico impiego i dipendenti a tempo indeterminato che cessano il rapporto non hanno diritto alla prestazione.

Questo principio vale naturalmente anche per il personale scolastico. Per i supplenti e gli altri lavoratori precari della scuola, quindi, al termine dell’anno scolastico torna puntuale il momento della domanda di disoccupazione.

Ma quali sono le tempistiche da rispettare e come funziona la procedura?

Naspi scuola 2026: attenti alla decorrenza di giugno

Gli insegnanti e gli altri lavoratori che hanno prestato servizio nella scuola durante l’anno scolastico 2025/2026 con un contratto di supplenza possono già presentare domanda di Naspi.

Anzi, è opportuno farlo il prima possibile. La richiesta deve infatti essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Trascorso questo termine, il diritto all’indennità decade definitivamente.

La decorrenza della prestazione dipende dal momento in cui si inoltra la domanda. Se la richiesta si presenta entro gli otto giorni successivi alla fine del contratto, la Naspi decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Se invece la domanda viene trasmessa oltre questo termine, la prestazione decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza.

Si tratta di un aspetto particolarmente importante per i lavoratori della scuola.

Più tardi si presenta la domanda, più tardi inizierà l’erogazione dell’indennità e minore sarà il periodo effettivamente fruibile prima dell’eventuale ritorno al lavoro nel nuovo anno scolastico.

Precari scuola e Naspi, ecco come funziona

Per questo motivo i precari della scuola dovrebbero presentare la domanda non appena termina il contratto.

Chi ha lavorato per l’intero anno scolastico come supplente matura generalmente un periodo di Naspi pari a circa la metà delle settimane lavorate. Inoltre, ai fini della durata della prestazione, possono essere considerati anche i periodi di lavoro svolti nei quattro anni precedenti che non siano già stati utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione.

È evidente che molti lavoratori potrebbero maturare un periodo di Naspi superiore a quattro mesi. In questi casi, se a settembre dovessero essere nuovamente chiamati a lavorare nella scuola, non riuscirebbero a utilizzare integralmente tutta la prestazione spettante.

Anche per questo motivo anticipare la presentazione della domanda può risultare particolarmente vantaggioso.

Come fare domanda di disoccupazione, decorrenza e durata

Ricapitolando, la domanda di Naspi deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la perdita del diritto.

Se l’istanza si trasmette entro gli otto giorni successivi all’ultimo giorno di lavoro, la prestazione decorre dall’ottavo giorno. Se invece si inoltra successivamente, la decorrenza coincide con la data di presentazione della domanda.

La richiesta si inoltra all’INPS attraverso i consueti canali telematici. È possibile procedere autonomamente utilizzando SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure affidarsi a un patronato.

Per quanto riguarda la durata della prestazione, la Naspi è riconosciuta per un periodo pari alla metà delle settimane contributive maturate negli ultimi quattro anni.

Lo stesso quadriennio di riferimento assume rilevanza anche per il calcolo dell’importo spettante.

L’indennità mensile corrisponde infatti al 75% della retribuzione media imponibile percepita negli ultimi quattro anni, fino alla soglia prevista dalla normativa. Per il 2026 l’importo massimo erogabile è pari a 1.584,70 euro mensili.

Nel dettaglio, il 75% si calcola sulla retribuzione media fino a 1.456,72 euro. Sulla quota eccedente tale importo è invece riconosciuto un ulteriore 25%, fino al raggiungimento del massimale previsto.

Giacomo Mazzarella

In Investireoggi dal 2022 è una firma fissa nella sezione Fisco del giornale, con guide, approfondimenti e risposte ai quesiti dei lettori.
Operatore di Patronato e CAF, esperto di pensioni, lavoro e fisco.
Appassionato di scrittura unisce il lavoro nel suo studio professionale con le collaborazioni con diverse testate e siti.