L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 894 del 31 dicembre 2021, ha fornito utili chiarimenti su alcune specifiche fattispecie relative al cosiddetto regime di inversione contabile (reverse charge), ex art. 17, comma 1, lett. c), DPR n. 633/1972. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è una società che svolge l’attività di commercio all’ingrosso e distribuzione di telefoni cellulari, tablet e PC rientranti nel codice di nomenclatura combinata “NC 8471 30 00”.
Le vendite dei prodotti menzionati sono effettuate prevalentemente nei confronti della clientela nella fase distributiva che precede la vendita al dettaglio.


Tanto premesso, la società chiede all’Agenzia delle entrate se il regime del Reverse Charge si applica anche nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione (soggetti passivi IVA), nei cui confronti è applicabile anche il regime dello “split payment”.

Split Payment o Reverse Charge?

L’Agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente in modo affermativo.

La circolare n. 15/2015 ha precisato che “Sono esclusi dall’ambito applicativo della scissione dei pagamenti, per espressa previsione normativa, gli acquisti per i quali l’ente è “debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Si tratta delle fattispecie di c.d. reverse charge”.

In altre parole, prosegue l’Agenzia delle entrate, qualora l’acquisto del bene venga effettuato dall’Ente della Pubblica Amministrazione e l’operazione rientri in una delle fattispecie riconducibili nell’ambito applicativo del reverse charge, non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti.

 

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