Ora che è certo che l’obbligo di fattura elettronica sarà esteso anche ai contribuenti forfettari, è bene sapere cosa cambierà nel pratico per documentare le operazioni poste in essere sia nei confronti dei soggetti business ossia di altri titolari di partita iva sia nei confronti dei consumatori finali.

Il passaggio dalla fattura cartacea a quella elettronica per i forfettari, cambierà in maniera sostanziale le modalità di documentazione della operazioni commerciali.

Come dovranno comportarsi i forfettari nei rapporti con altri soggetti business? Cosa cambierà negli scambi con i consumatori finali?

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La fattura elettronica anche per i forfettari

Dopo che l’Italia ha ottenuto l’approvazione dell’Unione Europea ad estendere l’obbligo di fattura elettronica anche in capo ai contribuenti forfettari, si attende solo l’adozione di una norma ad hoc che tradurrà tale autorizzazione in un obbligo concreto. Diciamo subito che i forfettari, ad oggi, possono ancora emettere fatture in formato cartaceo. Tuttavia, appena sarà adottata la norma e una volta entrata in vigore, ci sarà lo stop alle fatture cartacee. A tal punto verrà meno il regime premiale previsto in favore dei forfettari che ad oggi hanno deciso di emettere solo fatture elettroniche nonostante l’esonero.

Tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML. Per essere valide, le fatture dovranno transitare dal Sistema di Interscambio, S.d.I.

Come comportarsi con i clienti business

Nei rapporti con altri soggetti business, vale appieno l’obbligo di fatturazione elettronica. L’obbligo riguarda, ex art.1 del D.Lgs 127/2015:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,
  • effettuate tra soggetti residenti o stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Dunque le operazioni dovranno essere documentate con fattura elettronica.

Potranno essere emesse ancora fatture differite? 

La risposta è positiva. Non sono cambiate le regole di fatturazione fissate dal DPR 633/72, c.

d. decreto Iva.

Infatti, anche con l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari, sarà sempre possibile emettere fattura entro il 15 del mese successivo per documentare le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione. Se effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto e purché il citato DDT rechi il dettaglio delle operazioni.

Stessa cosa dicasi se si tratta di prestazione di servizi. Anche in tale caso è ammessa la fattura differita.

E’ sempre possibile emettere una fattura anticipata. In tale caso, l’operazione si considera effettuata ai fini iVa , limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

C’è da dire che la fattura anticipata non avrà alcun impatto sulle liquidazioni Iva di competenza. Infatti, il forfetario non addebita l’Iva in fattura (c.d meccanismo di rivalsa), non ha obblighi Iva. Almeno in ambito nazionale. Le fatture continueranno ad essere emesse con l’imposta di bollo.

Come comportarsi con i consumatori finali

Nei rapporti con i consumati finali cambierà ben poco, anche con l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica forfettari.

Infatti, sulla base delle norme attualmente in vigore, vedi DPR 696/1996 sulla certificazione delle operazioni e le FAQ dell’Agenzia delle entrate:

  • qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C),
  • l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura (anche tramite e-mail), salvo che il cliente non vi rinunci.

La fattura dovrà essere emessa solo se richiesta dal cliente. Altrimenti è sufficiente il documento commerciale, ex scontrino fiscale.