Dato per certo che l’Unione Europea ha autorizzato l’Italia ad estendere l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio, ora si tratta di capire come tale autorizzazione venga messo nero su bianco con un norma ad hoc. Detto ciò, il Governo sta ragionando sulla possibilità di rendere operativo l’obbligo nel più breve tempo possibile. Fermo restando i paletti fissati dallo Statuto del contribuente.

Ad ogni modo, nei primi mesi del 2022, dovrebbe essere tutto pronto.

Detto ciò, una volta esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche in capo ai forfetari, è importante capire come devono comportarsi quest’ultimi.

In base a quali regole vanno emesse le fatture elettroniche? I contribuenti forfettari quanti giorni avranno a disposizione per emettere la fattura rispetto alla data di effettuazione dell’operazione?

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’obbligo di fatturazione elettronica

L’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica è in vigore dal 1° gennaio 2019.

Tale novità non ha cambiato le regole di fatturazione in riferimento soprattuto al momento in cui sorge l’obbligo di emettere la fattura.

Infatti, rimangono sempre in essere le regole di cui all’art.6 del DPR 633/52. c.d decreto IVA.

Da qui:

  • le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.

Entro quando va emessa la fattura?

Individuato il momento in cui sorge l’obbligo di documentare l’operazione, considerata effettuata ai sensi dell’art.6 sopra citato, si tratta di capire entro quanti giorni dall’effettuazione dell’operazione va emessa la fattura. Anche tramite PEC.

Ebbene,

La fattura e’ emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 (art.24, comma 4 del del decreto Iva).

La data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione. Indicazione operativa rinvenibile nella circolare, Agenzia delle entrate, n°14/2019.

Da qui, ipotizzando un’operazione effettuata il 28 gennaio 2022, la fattura potrà essere:

  • emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 gennaio 2022);
  • generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione ( 28 gennaio 2022 );
  • generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 gennaio 2022) e il termine ultimo di emissione (8 febbraio), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 gennaio 2022).

Difatti, anche per la fatturazione elettronica dei forfettari valgono le regole fin qui esposte. In realtà si tratta di indicazioni già da rispettare anche per la fatturazione cartacea.