L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 38 del 12 gennaio 2021, fornisce utili chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli utili distribuiti da una società estera a una persona fisica residente in Italia (Articolo 47 del TUIR). Vediamo meglio di cosa si tratta.

Quesito del contribuente

L’Istante, una persona fisica residente in Italia, dal 2012 è titolare di una partecipazione di una Società con sede in Svizzera.

Fino al 2019, questa società ha prodotto utili destinati in parte a riserva legale e in parte ad apposita riserva utili portati a nuovo.

L’Istante intende porre una complessa operazione di scissione parziale della Società ad esito della quale risulterebbe titolare al 100 per cento della partecipazione in una società svizzera neocostituita.

Il patrimonio netto di quest’ultima sarebbe costituito dal capitale sociale nonché dalle riserve di utili generate dalla Società scissa nel periodo compreso tra 2012 e il 2019.

Ciò posto, l’Istante chiede di conoscere il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi applicabile agli utili sopra individuati in caso di distribuzione da parte della società neocostituita. In particolare, chiede se gli stessi debbano essere assoggettati a tassazione “ordinaria”, in quanto utili non provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.

Fiscalità privilegiata

In estrema sintesi, L’articolo 47 del Tuir prevede un regime di tassazione differente dei dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia in relazione a partecipazioni detenute in società non residenti a seconda che essi provengano o meno da Paesi qualificabili come a fiscalità privilegiata.

La disciplina di riferimento per individuare i Paesi che rientrano nel novero di quelli a fiscalità privilegiata è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerose modifiche normative.

Nel caso in esame, l’Agenzia evidenzia che nel periodo di formazione dell’utile (2012 – 2019), la società si può considerare residente in uno Stato a fiscalità ordinaria.

Di conseguenza, i dividendi ricevuti dal socio non si considerano provenienti da un paradiso.

Per questo motivo sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota al 26 per cento.

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