Il lavoratore ha facoltà di richiedere l’anticipo del Tfr, ma solo a determinate condizioni tra le quali spicca la motivazione

In un momento storico in cui i prezzi dei prodotti di largo consumo continuano a lievitare, mentre i redditi restano sostanzialmente fermi, c’è chi potrebbe far ricorso a un aiuto che per molti lavoratori, nel tempo, è stato una manna dal cielo. Parliamo della richiesta di un anticipo del proprio TFR, elemento retributivo di fine rapporto, che è possibile ottenere anche prima che il rapporto di lavoro termini, ma solo in specifiche situazioni: vi sono condizioni da rispettare, una delle quali è l’esistenza di una motivazione di base che ne giustifichi la richiesta.

Ottimo sostegno per i momenti di grande difficoltà, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), infatti, aumenta ogni mese durante il periodo del contratto. Come può essere richiesto? Quali sono gli scogli da affrontare per ottenerlo?

I requisiti per ottenere il TFR anticipato

La richiesta di anticipo del TFR (che può essere effettuata solo una volta durante il rapporto lavorativo in corso) dovrà rispettare i requisiti imposti a norma di Legge, come specificato dall’articolo 2120 del Codice Civile, tra i quali spiccano principalmente:

  • un minimo di 8 anni di servizio presso l’azienda, anzianità che matura anche in caso di temporanea sospensione dell’attività lavorativa come a causa di un infortunio, della malattia o per via di una aspettativa;
  • il mantenimento della richiesta entro il limite del 70% del totale spettante;

con in aggiunta la presenza di motivazioni accettabili per giustificare la richiesta. In caso di patti individuali o di specifici contratti collettivi possono variare le condizioni per la richiesta.

Le motivazioni accettabili sono un requisito essenziale per ottenere il TFR anticipato

Le ragioni che ci spingono a farne richiesta, quindi, risultano essenziali e fondamentali per ottenere l’anticipo del TFR nonostante la Legge non specifichi in modo chiaro e netto la subordinazione della domanda a una motivazione specifica, ma è comunque importante tener presente che richiedere l’anticipo del TFR senza fornirla può cambiare in modo sostanziale l’intera pratica.

In questo caso non si tratterebbe più di erogazione anticipata, ma di ordinaria retribuzione soggetta a contributi INPS e a tassazione Irpef ordinaria, ovvero per scaglioni d’imposta in base al reddito. Il datore di lavoro avrà quindi l’onere del ricalcolo del TFR e, in caso di importi netti in eccesso, potrà rivalersi sul dipendente o addirittura porre un rifiuto legittimo per mancanza di motivo plausibile.

Tra le motivazioni considerate accettabili troviamo sempre più variabili perché la Legge, nel corso del tempo, ha allargato le maglie consentendo l’inclusione di più casi come:

  • l’utilizzo dei soldi per ragioni mediche, per farmaci, interventi o cure;
  • per l’acquisto di una prima casa per sé o per i propri figli (sono escluse le residenze secondarie);
  • per sostenere le spese di astensione facoltativa per maternità
  • per il riscatto di un’abitazione già occupata ad altro titolo;
  • per congedi per la formazione o per la formazione continua;
  • per l’acquisto di suolo al fine di costruzione o di mutuo ipotecario.

Non sono invece considerate valide le richieste di TFR anticipato per ristrutturazioni, per saldare debiti contratti o in caso di assenza della piena proprietà del bene.