In redazione di Investire Oggi, è arrivato un interessante quesito sulla tassazione delle mance e i possibili intrecci con la detrazione superbonus 110. Sembrerebbe difficile trovare un legame tra le due agevolazioni. Invece, come vedremo non è così.

“Buongiorno, lavoro in un noto locale della capitale come barman. Capita spesso di ricevere delle mance, anzi grazie alle mance riesco ad arrotondare di parecchio lo stipendio. So della possibilità di pagare sulle stesse un’imposta sostitutiva. Detto ciò, siccome ho fatto dei lavori Superbonus sulla casa di mia proprietà vorrei sfruttare l’agevolazione sotto forma di detrazione in 10 anni, vista l’impossibilità di trovare qualcuno a cui cedere il bonus.

 

Da qui, per non perdere parte della detrazione annuale, dovrò avere un reddito Irpef abbastanza consistente. Da qui, sono a chiedere se posso far concorrere al reddito Irpef quello che incasso con le mance? Posso rinunciare alla tassazione sostitutiva?” 

La tassazione sostituiva sulle mance

Prima di rispondere al quesito del nostro lettore, facciamo un cenno a quella che è la tassazione sulle mance prevista dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Il comma 58 prevede quanto segue:

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro (.)

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

Volendo sintetizzare:

  • la tassazione agevolata riguarda i lavoratori del settore privato turistico-alberghiero e della ristorazione (tutte le strutture ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);
  • si applica solo se nell’anno precedente i redditi di lavoro dipendente percepiti non sono superiori a euro 50.000 (anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi);
  • l’imposta sostitutiva del 5% si applica entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Per meglio capire il funzionamento della tassazione in parola, abbiamo preparato un esempio sulla tassazione delle mance.

Tassazione sostitutiva mance e superbonus. Quale intrecci tra le due agevolazioni?

Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo al quesito esposto in premessa.

In base  all’articolo 2, comma 3-sexies del DL 11/2023, per le spese sostenute nell’anno 2022, il contribuente può ripartire il superbonus in dieci anni anziché in quattro anni.

In base alle indicazioni contenute nella circolare n°13/2023 sulla cessione del credito,

  • l’opzione per la detrazione  in dieci anni deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile;
  • è esercitabile solo per le spese 2022, per le quali la prima quota di detrazione non sarà inserita nella dichiarazione da presentare quest’anno (dichiarazione 2023, periodo d’imposta 2022).

Detto ciò, in considerazione di tale scelta, potrebbe accadere che il lavoratore però non abbia un reddito sufficiente sul quale far valere la detrazione. Ecco perché nel caso specifico del nostro lettore, questo vorrebbe far concorre le mance al reddito da tassare con Irpef.

Non c’è alcuna norma che vieta al lavorato di rinunciare alla tassazione sostitutiva in favore di quella ordinaria. Infatti, la scelta sulla tassazione delle mance spetta al lavoratore.

Questo potrà far concorrere le mance al reddito da tassare con Irpef e sfruttare la quota annuale della detrazione superbonus.

Riassumendo…

  • La Legge di bilancio 2023 ha introdotto una tassazione sostituiva sulle mance dei lavoratori di alberghi e ristoranti;
  • la tassazione sostitutiva non è obbligatoria, è sempre possibile far concorre le mance al reddito da tassare con Irpef;
  • la scelta per la tassazione ordinaria potrebbe anche dipendere dal fatto che il contribuente abbia delle detrazioni Irpef da sfruttare in dichiarazione dei redditi.