Grazie alla tassazione sostitutiva sulle mance, i lavoratori del settore alberghiero o della ristorazione, camerieri, barman, ecc. possono risparmiare sulle imposte da versare allo Stato.

Tuttavia, ci sono dei casi in cui il lavoratore potrebbe ritenere più conveniente optare per la tassazione ordinaria. Dunque, facendo concorrere le mance al reddito da lavoro dipendente da tassare con l’Irpef.

Il lavoratore può rinunciare alla tassazione sostitutiva in favore di quella ordinaria? Vediamo a quali conclusioni si arriva anche sulla base della norma di riferimento della tassazione sostitutiva e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate.

La tassazione delle mance. La sostitutiva è la tassazione naturale

La tassazione sostitutiva delle mance è stata introdotta con la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

In particolare, il comma 58 della legge citata prevede quanto segue:

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro (..)

Nel complesso, sulla base delle previsioni della norma completa, è corretto affermare che:

  • le mance non concorrono alla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
  • ai fini della tassazione sostituiva il lavoratore nell’anno precedente a quello di applicazione della tassazione sostituiva deve avere redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000. Anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi.

Con la circolare n° 26/2023, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che la tassazione sostitutiva delle mance rappresenta la tassazione naturale per tale tipo di introiti.

La tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.

Tassazione sostitutiva delle mance. La scelta spetta al lavoratore

Abbiamo già visto con un esempio pratico quanto conviene la tassazione sostitutiva sulle mance. Detto ciò, potrebbero esserci dei casi in cui, il lavoratore, per svariate ragione, decida di tassare le mance con le regole ordinarie Irpef. Magari tale scelta può essere legata al fatto che ha delle detrazioni fiscali da sfruttare in busta paga/dichiarazione dei redditi.

A tal proposito, il lavoratore può rinunciare alla tassazione sostituiva e optare per quella ordinaria?

Ebbene, nella circolare n° 26/2023 tassazione mance  l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che il lavoratore ha ampia autonomia nella scelta relativa all’applicazione della tassazione sostitutiva.

Questo, potrà anche optare per la sua disapplicazione.

In tale caso:

  • dovrà comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia alla tassazione agevolata;
  • l’intero ammontare delle mance erogate nel periodo d’imposta, concorrerà al reddito tassato con l’Irpef.

La comunicazione del lavoratore dove essere fatta per iscritto.

Per quanto riguarda il datore di lavoro, nella certificazione unica,  quest’ultimo deve comunque indicare separatamente  le mance percepite dal lavoratore assoggettate a tassazione ordinaria e la parte di queste teoricamente assoggettabili a imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.

In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, atteso che il regime di tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, il sostituto d’imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l’imposta sostitutiva.

Riassumendo…

  • La tassazione sostitutiva delle mance è stata introdotta con la Legge di bilancio 2023;
  • l’imposta sostitutiva è pari al 5%;
  • Il lavoratore, con richiesta scritta presentata al proprio datore di lavoro,  può rinunciare alla tassazione sostitutiva in favore di quella ordinaria.