Coloro i quali nel 2022 hanno sostenuto spese ammesse al superbonus 110 e non riusciranno a concludere un accordo di cessione, potranno detrarre il superbonus in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali di pari importo anziché 4; la novità è contenuta in uno specifico emendamento che è stato approvato in fase di conversione in legge del DL 11/2023. L’obiettivo di tale emendamento è quello di agevolare coloro i quali sono “incapienti”. Ossia i contribuenti che hanno un’imposta da pagare che non riesce ad assorbire anno per anno la quota di detrazione; visto che per legge, la quota di detrazione che va oltre l’Irpef da versare allo Stato non può essere riportata agli anni successivi.

Dunque è persa.

Vediamo chi e in che modo potrà sfruttare tale possibilità.

Il Superbonus 110. Detrazione in 10 anni

Come accennato in premessa, potrebbero esserci contribuenti incapienti che non hanno trovato nessuno a cui cedere il credito. Nel testo finale del DL 11/2023, decreto che previsto lo stop alla cessione del credito, è inserita una norma che permette al contribuente di detrarre le spese superbonus in 10 anni. Anziché in 4.

Per detrarre la spesa in 10 anni, nella dichiarazione da presentare quest’anno, il contribuente non dovrà inserire la prima quota di detrazione. Infatti, dovrà rimandare tutto all’anno successivo; dunque, dovrà inserire le spese 2022 nella dichiarazione che andrà presentata nel 2024 e relativa al periodo d’imposta 2023.

Laddove il contribuente seguirà invece le regole ordinarie, indicando la spesa nella dichiarazione di quest’anno, potrà  detrarre beneficiare del superbonus secondo le regole ordinarie. In 4 quote annuali.

L’intervento del DL 11/2023 è simile a quanto previsto già in favore dei cessionari (coloro che acquistano i crediti); infatti, il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, dà la possibilità alle imprese e agli altri cessionari di: suddividere il credito superbonus acquisito dal contribuente; fino a un massimo di 10 quote annuali.

Ciò vale in riferimento ai crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022.

Crediti non ancora utilizzati in compensazione.

Il fornitore o il cessionario dovrà informare il Fisco con una comunicazione telematica. A oggi le modalità di comunicazione non sono ancora definite.

Superbonus 110. Detrazione o accordo di cessione entro il 30 novembre

Considerato anche l’intervento sulla possibilità di remissione in bonis, approvato sempre in fase di conversione in legge del DL 11/2023, il contribuente, rispetto alle spese 2022, ha tre possibilità:

  • trovare una banca che accetti la cessione del credito entro il 30 novembre (in realtà in data antecedente al 30 novembre) per poi comunicare la cessione entro la stessa data grazie alla c.d. remissione in bonis;
  • inserire la prima quota di detrazione nella dichiarazione dei redditi 2023, periodo d’imposta 2022 e detrarre in 4 anni la spesa;
  • far passare la dichiarazione di quest’anno e inserire la prima quote di detrazione nella dichiarazione dei redditi 2024, periodo d’imposta 2023.

In tale ultimo caso, la detrazione potrà avvenire in 10 quote annuali di pari importo. Una volta inserita la prima rata di detrazione in dichiarazione dei redditi, al contribuente dovrebbe essere comunque consentita la cessione delle rate residue. Su tale punto, saranno necessarie specifiche conferme da parte del Fisco.