A quanto pare per l’Agenzia delle Entrate, al fine di fornire prova dell’esistenza del titolo di possesso dell’edificio oggetto dei lavori che danno diritto al superbonus 110%, non è necessaria anche la ricevuta di avvenuto pagamento dell’IMU.

Ciò è quanto si evince dalla nuova Circolare n. 30/E del 2020, in cui sono stati forniti nuovi chiarimenti in merito al beneficio tra cui anche quelli sui controlli da effettuare ai fini del rilascio dell’eventuale visto di conformità.

E’ doveroso, in premessa, ricordare che, condizione essenziale, per godere del superbonus 110% è che l’immobile oggetto degli interventi sia:

  • di tipo residenziale
  • esistente alla data di inizio lavori
  • posseduto alla data di inizio lavori.

Per dimostrare la titolarità dell’immobile non serve ricevuta IMU

In un nostro precedente articolo (La ricevuta IMU nel superbonus 110%: a cosa può servire?), facendo riferimento anche all’approfondimento sul bonus 110% pubblicato dal CNDCEC (Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili), avevamo precisato che, come chiarito per il bonus ristrutturazione nella Circolare n.

19/E del 2020, anche per il superbonus 110%

“La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’IMU, se dovuta”.

Quindi, giungevamo alla conclusione che la ricevuta di pagamento dell’IMU potrebbe essere prova dell’esistenza dell’immobile. Concludevamo l’articolo, tuttavia, con un dubbio, chiedendoci

Se ad esempio si è in possesso della visura catastale può non essere indispensabile la ricevuta IMU come prova?

Il dubbio pare sia definitivamente risolto dall’Amministrazione finanziaria nella citata Circolare n. 30/E del 2020, in cui nell’elenco dei titoli idonei a provare l’esistenza della titolarità del possesso dell’immobile in capo al beneficiario del superbonus 110%, non viene mai menzionata la ricevuta di pagamento dell’IMU.

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