Anche proprietari e comproprietari di un unico edifico con più unita immobiliari separatamente accatastate potranno accedere al superbonus 110%.  E’ questa una delle principia novità contenute in un emendamento alla Legge di bilancio 2021 approvato in Commissione bilancio alla Camera. In tal modo, viene ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del superbonus 110%.

 

Viene così superato un ostacolo normativo che aveva creato non poche discussioni sia tra gli addetti ai lavori sia tra i contribuente che intendevano cogliere la possibilità di beneficiare della super detrazione.

Il superbonus 110%

La novità del superbonus 110% è stata prevista con il D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

 

Il superbonus consiste in una detrazione Irpef del 110% sulle spese sostenute per lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.

 

Nello specifico le spese devono essere sostenute  tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e devono riguardare immobili destinati ad uso residenziale.

 

Nello specifico, sono agevolati gli interventi di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i generi interventi c.d. “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

E’ agevolata anche la sostituzione della caldaia a gasolio.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del superbonus 110%:

 

  • i condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

Il Superbonus per l’unico proprietario: la situazione attuale

 

Sono ammessi al Superbonus gli interventi effettuati dai condòmini:

 

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio,
  • nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati nonché gli interventi antisismici (cfr. comma 4 dell’articolo 119).

 

Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non alle “parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista (circolare n°24/E 2020).

 

Sotto il profilo civilistico, il “condominio” è caratterizzato:

 

  • dalla proprietà individuale dei singoli condòmini sull’appartamento ( o box, cantine ecc);
  • e dalla comproprietà sulle parti comuni.

 

Da qui, nella stessa  circolare, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che

 

il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

In tale caso manca il condominio.

 

Di conseguenza non può essere riconosciuto il superbonus 110%.

Il superbonus per l’unico proprietario: cosa cambia con la Legge di bilancio 2021?

 

Tale chiarimento dell’Agenzia delle entrate aveva suscitato non poco clamore.

 

Infatti, l’ambito soggettivo del superbonus 110% veniva sensibilmente ridotto.

 

Da qui, con l’approvazione di uno specifico emendamento alla Legge di bilancio 2021, tale preclusione viene superata.

 

Ciò comporta che potranno accedere al superbonus 110% anche l’unico proprietario e comproprietari di edifici formati da due o più unità distintamente accatastate.

 

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla proroga del superbonus fino a giugno 2022. Rispetto all’attuale scadenza del 31 dicembre 2021.

 

Inoltre per i lavori che alla data del 30 giugno 2022 sono ad una percentuale di realizzazione pari al 60% il completamente potrà avvenire entro dicembre dello stesso anno 2022.

 

In tale caso, la detrazione potrà essere utilizzata non in 5 anni ma in 4.