Perché ai fini del superbonus 110% potrebbe essere necessario esibire la ricevuta di pagamento IMU dell’immobile oggetto dei lavori?

È la domanda che ci è pervenuta in redazione da parte di un nostro lettore il quale ha notato che nella check-list pubblicata dal CNDCEC (Consiglio nazionale dottore commercialisti ed esperti contabili) predisposta per il rilascio del visto di conformità, è indicata anche la predetta ricevuta di pagamento.

Lo spieghiamo, in questo articolo.

L’esistenza della casa ai fini del superbonus 110%: la ricevuta IMU come prova

Come già avuto modo di illustrare in un nostro precedente articolo (vedi Ok al superbonus 110% se la casa non risulta ancora al Catasto), condizione essenziale, per godere del superbonus 110% è che l’immobile oggetto degli interventi sia:

  • di tipo residenziale
  • ed esistente alla data di inizio lavori.

Com’è possibile dare prova dell’esistenza dell’edificio?

Al riguardo, la Circolare n. 24/E del 2020 (dedicata al superbonus 110%) non lo specifica.

Pertanto, è possibile far riferimento a quanto chiarito per il bonus ristrutturazione nella Circolare n. 19/E del 2020, in cui è stato detto che

“La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’IMU, se dovuta”.

Pertanto, possiamo giungere a conclusione, che la ricevuta di pagamento dell’IMU è prova dell’esistenza dell’immobile. Ma ciò significa anche, che se ad esempio si è in possesso della visura catastale può non essere indispensabile la ricevuta IMU come prova?

L’Agenzia delle Entrate, farebbe bene a chiarire anche questo aspetto.

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