L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 804 del 10 dicembre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla possibilità da parte dei locatori di un immobile di fruire del superbonus 110%. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Quesito del contribuente

L’Istante è un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (Ipab), ovvero un ente senza scopo di lucro che si occupa di affittare le unità abitative a canoni calmierati a persone bisognose.

L’Istante intende eseguire interventi di risparmio energetico e antisismico su immobili facenti parte di un compendio immobiliare costituito in condominio, con ” prevalente destinazione abitativa” e precisa che tutti gli alloggi e i negozi di sua proprietà sono locati a terzi.

Tenuto conto che l’intero fabbricato è locato a terzi, l’Istante chiede se i singoli locatari possano fruire del Superbonus sia per gli interventi antisismici che per quelli di efficientemento energetico (trainanti e trainati).

Superbonus 110% non precluso agli inquilini

L’Agenzia delle Entrate, preliminarmente, chiarisce che in capo all’Istante non sussistono i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus 100%. La normativa, infatti, non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB).

Tale circostanza, tuttavia, non esclude che i singoli condomini (persone fisiche) possano beneficiare dell’agevolazione in esame per gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico ed alla riduzione del rischio sismico che avrebbero intenzione di realizzare sia sulle parti comuni dell’edificio che sulle singole unità immobiliari.

Ad ogni modo, si legge nella risposta all’interpello n. 804 del 10 dicembre 2021, a tal fine è necessario che gli stessi condomini sostengano direttamente le spese per tali interventi e che gli immobili in questione siano detenuti in base ad un idoneo titolo giuridico (contratto di locazione regolarmente registrato).

 

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