L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 337 del 12 maggio 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito al cosiddetto bonus facciate; in particolare, relativamente agli interventi realizzati su una palazzina parzialmente visibile da una strada che non è classificata come pubblica. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istate è un condominio che ha da poco approvato la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’involucro esterno di una palazzina situata all’interno di un complesso residenziale, costituito da palazzine con appartamenti e da ville isolate e a schiera.

Uno dei lati della palazzina è visibile da una “via” che è parte integrante del complesso residenziale, ma non è una strada “privata” e dove possono circolare liberamente persone e mezzi provenienti sia dall’esterno che dall’interno del complesso residenziale.

Ciò premesso, l’Istante chiede all’Agenzia delle entrate se i condomini possano usufruire della detrazione prevista dalla legge di Bilancio 2020 (cd. bonus facciate), pari al 90 per cento delle spese sostenute sui lavori realizzati sull’intero perimetro esterno della palazzina ubicata nel complesso residenziale.

Bonus facciate salvo se la strada è ad uso pubblico

Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 2/E del 2020, è possibile beneficiare del bonus facciate per gli interventi realizzati sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Nel caso in esame, l’Istante intende beneficiare del bonus facciate per le spese finalizzate al recupero della facciata della palazzina, che risulta parzialmente visibile da una “via”, privata ma “ad uso pubblico”.

l riguardo, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con nota del 9 novembre 2020, ha precisato che “una strada vicinale sia assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico e quindi destinata al passaggio collettivo”.

Pertanto, conclude l’Agenzia delle entrate, la fattispecie prospettata dall’Istante rientra tra le ipotesi ammesse all’agevolazione del bonus facciate.

 

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