Chi non può beneficiare del bonus facciate in quanto l’immobile oggetto dei lavori si trova in zone “escluse”, può sempre ripiegare sul bonus ristrutturazione.

Bonus facciate e bonus ristrutturazione: cosa sono

Il bonus facciate, ricordiamo, si sostanzia in una detrazione fiscale del 90% riconosciuta a fronte di spese sostenute per il rifacimento (compresa la sola tinteggiatura) della facciata esterna (visibile) dell’unità immobiliare.

Il bonus ristrutturazione, invece, si concretizza in una detrazione fiscale del 50% per interventi edilizi effettuatati sull’unità abitativa.

Per entrambe le tipologie di benefici fiscali, la detrazione è da godere in 10 quote annuali di pari importo. Tuttavia, solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il beneficiario può optare, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Inoltre, sia il bonus facciate sia il bonus ristrutturazione sono stati prorogati anche alle spese 2021 con la relativa manovra di bilancio.

Bonus facciate solo per zone A e B

Il bonus facciate, non è ammesso per tutte le tipologie di immobili, ma solo per quelle unità immobiliari ubicate in zona A o B del comune come definite ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

In dettaglio:

  • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
  • la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A (si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq).

L’agevolazione spetta anche se l’immobile si trova in zone equivalenti ad A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L’assimilazione, deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti (vedi anche Il bonus facciate non dipende dalla denominazione della zona).

Bonus ristrutturazione per il rifacimento della facciata

La condizione della zona di ubicazione non è, invece, richiesta per il bonus ristrutturazione. Quindi, laddove, ad esempio, l’immobile oggetto dei lavori di rifacimento della facciata si trovi in zona diversa da A o B o da quelle assimilate, è possibile, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti, godere, comunque, della detrazione IRPEF del 50% (con possibilità di opzione per lo sconto o cessione del credito).

Infatti, come risulta anche dalla guida ministeriale sul bonus ristrutturazione dell’Agenzia delle Entrate, rientrano tra i lavori ammessi al bonus ristrutturazione anche

Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori.

Per completezza informativa, le zone escluse dal bonus facciate, sono:

  • zona C (include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B)
  • zona D (comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati)
  • zona E (sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C)
  • zona F (include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale).

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