Quali sono di documenti e gli adempimenti necessari per godere del bonus facciate? Chi deve eseguire questi adempimenti?

Offriamo in questa sede un vademecum sull’argomento ricordando che il bonus facciate si concretizza in una detrazione fiscale (da godere in 10 quote annuali di pari importo) per lavori eseguiti sulla facciata esterna degli edifici (anche condominiali) situati nelle zone A e B del comune di ubicazione (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Grazie alla previsione di cui all’art. 121 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) anche per il bonus facciate, in luogo della detrazione fiscale è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Le modalità di esercizio dell’opzione sono indicate nel Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 283847/2020.

Le modalità di pagamento della spesa per il bonus facciate

Per godere del bonus facciate è innanzitutto necessario eseguire il pagamento della spesa tramite il c.d. bonifico parlante (anche online). Ciò, tuttavia, solo laddove il beneficiario del bonus sia una persona fisica non titolare di reddito d’impresa. Il bonifico parlante è quello da cui devono risultare:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

A tal fine è possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Su questi bonifici, la banca o la posta, operano la ritenuta d’acconto dell’8%. Sono considerati validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.

Laddove, invece, il beneficiario del bonus facciate sia un soggetto titolare di reddito d’impresa non ci sarà necessità di bonifico parlante ma è possibile ricorrere anche ad altre modalità di pagamento (bonifico ordinario, assegni, ecc.)

Gli altri adempimenti per il bonus facciate

Laddove gli interventi fatti sulla facciata comportino anche un risparmio energetico (si tratta di interventi di efficienza energetica influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio) è necessario anche:

  • acquisire l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.) certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. Tale asseverazione può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
  • inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, la quale deve riportare:
    • i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese
    • la tipologia di intervento effettuato
    • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito
    • il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali
    • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Bonus facciate: quali documenti conservare?

Per godere del bonus facciate, altre ai predetti adempimenti è necessario altresì presentare comunicazione preventiva all’Asl di competenza, se prevista dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri (sarà il vostro tecnico ad indirizzarvi in merito). Inoltre, occorre riportare, nella dichiarazione dei redditi a partire dalla quale si inizierà a godere della detrazione fiscale, i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi e gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o locazione (laddove il beneficiario sia il comodatario o il locatario).

Con riferimento ai documenti da conservare a fronte del beneficio goduto si tratta dei seguenti:

  • fatture;
  • ricevuta del bonifico;
  • abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con
  • indicazione della data di inizio lavori;
  • domanda di accatastamento, per immobili non censiti;
  • ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali;
  • consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile;
  • asseverazione (se trattasi di interventi di efficienza energetica);
  • ricevuta di avvenuto invio all’ENEA della scheda descrittiva (se trattasi di interventi di efficienza energetica);
  • APE – Attestato di prestazione energetica (se trattasi di interventi di efficienza energetica).

Se trattasi di interventi effettuati sulla facciata del condominio, tutti gli adempimenti del caso devono essere eseguiti e tutti i documenti conservati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio.

Questi poi rilascia a ciascun condomino una certificazione da cui risulta la somma corrisposta da questi ultimi a fronte della spesa cha ha dato diritto al bonus facciate e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

Fonti e collegamenti esterni: