“La risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito quello della Giustizia, all’interrogazione del senatore Andrea De Bertoldi, fa chiarezza su un tema molto delicato per decine di migliaia di società, sgombrando opportunamente il campo da dubbi interpretativi della norma”.

È quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.

Nuovo termine per la nomina dei revisori

Nell’interrogazione citata dal presidente dei commercialisti, De Bertoldi aveva chiesto chiarimenti circa l’interpretazione in sede applicativa dell’articolo articolo 51-bis del decreto 34 del 2020, ovvero il decreto Rilancio, convertito nella legge 77/2020.

Tale norma, sostanzialmente, posticipa ai bilanci del 2021 l’obbligo delle società a responsabilità limitata e cooperative di effettuare la prima nomina del revisore seguendo le novità introdotte dal codice della crisi d’impresa del 2019.

In particolare, sono stati presentati al Ministero dell’Economia e delle Finanze i due seguenti quesiti:

  1. Chi non ha provveduto ad adeguarsi all’obbligo entro la data di bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini?
  2. I revisori già nominati possono essere revocati per il solo effetto dell’entrata in vigore dell’art. 51 – bis?

Risposta del Mef

Secondo il MEF:

“si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all’obbligo entro la data di bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini”.

Per quanto riguarda il secondo quesito, invece, il Mef afferma che:

“non pare intervenire alcun elemento innovativo”. La norma “indica infatti un termine finale entro il quale adempiere l’obbligo, ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l’obbligo medio tempore”.

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