In caso di separazione e divorzio il genitore collocatario non può influenzare il diritto di visita dell’altro genitore.

Nella legislazione italiana i figli vengono quasi sempre collocati presso la madre, anche essendo l’affidamento congiunto tra i due genitori. Ma cosa accade se, dopo la separazione o il divorzio, la mamma allontana i figli dal padre screditandolo, parlandone male e mettendolo in cattiva luce? Capita a volte, infatti, che si istiga nei bambini talmente tanto odio nei confronti del padre da spingerli a non volerlo più vedere.

A questo punto al genitore spetta un risarcimento danno e il danno in questione è quello da alienazione parentale.

Alienazione parentale: cos’è?

Il comportamento illecito da parte della madre, in qualsiasi modo si voglia definire ha delle conseguenze disastrose nel rapporto dei figli con il padre che perde, in questo modo, l’affetto della prole. Proprio per questo motivo l’uomo ha diritto ad un risarcimento che in alcuni casi ha un importo anche molto elevato.

A chiarirlo è il tribunale di Roma con la sentenza numero567 del 2016, con la quale ha condannato una donna a pagare 20mila euro al padre dei suoi figli quale risarcimento danno da alienazione parentale.

Al di la di quello che si può pensare dell’alienazione parentale, la legislazione italiana ha sempre considerato illecito impedire ad uno dei due genitori rapporti con i propri figli così come considera illecito negare ai figli l’affetto di uno dei due genitori.

Quando, quindi, la madre o il padre si mettono tra i figli e l’altro genitori impedendone i rapporti affettivi, è suscettibile alla condanna di risarcimento danno anche se l’azione è effettuata in modo subdolo e indiretto.

La mamma che, dopo la separazione, fa in modo che non vi siano più rapporti tra padre e figli sta violando il diritto alla genitorialità tutelato dalla Costituzione dell’altro genitorie.

Risarcimento danno: a quanto ammonta?

Il papà che si è visto mettere i figli contro a quale risarcimento ha diritto? Non esiste un criterio matematico per la liquidazione del danno e proprio per questo, si legge nella sentenza in oggetto, si procede in forma equitativa, ovvero in base a quanto stabilisce il giudice prendendo in esame le circostanze.