Salvo nei casi in cui risulta inadeguata, quasi sempre in casi di separazione e divorzio i figli vengono affidati alla madre.

Anche se non c’è bisogno di una sentenza specifica per affermare questa abitudine che vuole che i figli minori siano assegnati sempre all’ex moglie, nonostante siano molti i padri che dimostrano ottime capacità genitoriali.

I figli sempre con la madre, anche in caso di trasferimento

Ma la sentenza della Corte di Cassazione numero 18087 del 14 settembre 2016 c’è di più: i giudici preferiscono collocare i figli minori presso la madre anche quando quest’ultima decide di trasferirsi a molti chilometri di distanza dall’abitazione coniugale (in alcuni casi, però, sono i figli a scegliere con quale genitore vivere).

La sentenza chiarisce in un commento che finchè i figli vanno a scuola devono essere collocati preferibilmente presso la madre anche se il padre dimostra doti di premura, amore e capacità di prendersi cura dei piccoli. Il privilegiare la mamma si supera soltanto qualora la donna si riveli inadeguata ad accudire i figli.

In discussione nella sentenza, è bene chiarirlo, è solo la residenza dei minori, e cioè il luogo dove dimorano abitualmente, mentre la regola vuole che l’affido sia sempre condiviso tra i due genitori con una partizione paritaria di diritti e doveri nei confronti dei figli e con l’obbligo di concordare decisioni che abbiano a che fare con l’indirizzo educativo, di istruzione e di crescita.

Molto spesso, però, il papà nell’affidamento condiviso viene chiamato in causa soltanto quando deve pagare le spese, escludendolo, di fatto, dalle decisioni della vita quotidiana dei figli. In alcuni casi, poi, si assiste anche alla strumentalizzazione dei figli per ripicche genitoriali la cui conseguenza è quella dell’alienazione parentale.

Nella decisione del giudice nella collocazione dei figli minori non ha peso chi abbia colpa della separazione o chi ha violato gli accordi stabiliti in sede di separazione, l’interesse primario dei giudici è solo quello di garantire il benessere morale e materiale dei minori.

La scelta di trasferimento della madre, viene fatto notare, che non sempre è indice di voler allontanare i figli dal padre, ma potrebbe dipendere anche da una scelta diversa della sede di lavoro per una progressione di carriera (diritto garantito dalla Costituzione) o di necessità abitativa. Il giudice, quindi, deve stabilire dove far vivere i bambini scegliendo il genitore più adatto. L’interesse dei figli, almeno secondo la Corte di Cassazione, è di vivere con la madre anche in caso di trasferimento e indipendentemente dal fatto che questo possa incidere in modo negativo sui rapporti dei figli col padre. I giudici, anzi, nel caso specifico della presente sentenza, hanno anche respinto le tesi paterne sui danni che l’eccessivo pendolarismo potrebbero avere sui figli.