Un contribuente in regime forfettario, lo scorso anno non è riuscito a pagare il 2° acconto 2021 dell’imposta sostitutiva; dopo aver ricevuto l’avviso bonario da controllo automatizzato senza però effettuare il pagamento del debito, gli è stata notificata la cartella esattoriale.

Detto ciò, il contribuente, nostro lettore, vorrebbe sapere se anche in riferimento all’imposta sostituiva pagata da chi è in regime forfetario è possibile sfruttare la chance di rottamazione delle cartelle.

Procediamo con ordine e vediamo quali sono i requisiti base per poter accedere alla nuova sanatoria che fa parte della c.

d. pace fiscale come articolata dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

La rottamazione delle cartelle

Innanzitutto, è utile chiarire subito che la rottamazione delle cartelle riguarda i debiti che sono stati affidati per il recupero all’Agente della riscossione (ora Agenzia delle entrate-riscossione) tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022; per verificare tale periodo temporale è necessario leggere la cartella.

Possono essere rottamati i debiti inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

Sono invece esclusi dalla sanatoria (vedi faq ADER),

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;“risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Dunque rispetto a tali debiti, la rottamazione delle cartelle non è ammessa.

Rottamazione cartelle anche per l’imposta sostitutiva del regime forfettario

Andando più nello specifico dei debiti che possono essere oggetto di sanatoria, ad esempio, rientrano quelli afferenti l’Irpef, l’Ires, l’Iva, i tributi locali; le multe e il bollo auto, ecc.

Possono essere rottamate anche le cartelle afferenti le imposte sostitutive dell’Irpef e delle relative addizionali; dunque, la risposta al quesito riportato in premessa è positiva, il contribuente potrà presentare istanza di rottamazione delle cartelle entro il prossimo 30 aprile.

Inoltre, potrà sfruttare la possibilità di pagare il debito a rate.

Infatti, il totale dovuto ai fini della sanatoria può essere versato: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il

  • 28 febbraio,
  • il 31 maggio,
  • il 31 luglio e
  • il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata. Le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).