La nuova rottamazione-quater che è prevista nella Legge di bilancio 2023 riguarda “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati” all’Agenzia delle Entrate-riscossione, ex Equitalia,  dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022. Viene subito all’occhio la terminologia utilizzata: “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati”.

Cosa si intende per “singolo carico affidato” per il recupero? Ebbene, proprio partendo da tale concetto, è possibile poi verificare se il debito che l’Agenzia delle Entrate-riscossione ci richiede con la cartella può essere o meno oggetto di rottamazione-quater.

Il concetto non è così semplice, tuttavia, è possibile sintetizzarlo in modo da permettere a tutti, cartella alla mano di verificare se la nuova sanatoria potrà essere sfruttata o meno.

In tal modo, il contribuente potrà decidere se attivare subito una rateazione ordinaria per pagare il debito oppure attendere che entri in vigore la Legge di bilancio 2023 e dunque la rottamazione-quater.

La rottamazione-quater

La rottamazione-quater è la più conveniente di sempre.

Questa affermazione è corretta in quanto, il contribuente sarà chiamato a pagare:

  • l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Saranno invece depennate: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto. Gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Rispetto alla precedenti rottamazioni, il contribuente risparmia anche sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti sanatorie era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Rottamazione-quater. Come leggere la cartella

In premessa abbiamo detto che la rottamazione-quater riguarda “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati” all’Agenzia delle Entrate-riscossione, ex Equitalia, dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022.

Partiamo prima dal concetto di singolo carico.

Ebbene, qui bisogna andare un po’ sul tecnico, ma chiariamo subito che la verifica non deve essere fatta rispetto all’importo totale che ci viene richiesto con la cartella ma per singolo importo contestato.

In poche parole la verifica va fatta rispetto alla “singola partita di ruolo”. Nulla di difficile. Infatti, ci vengono in aiuto le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n°2/2017 sulla prima rottamazione delle cartelle:

Il ruolo è “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario” (ora Agente della riscossione). Per ogni ruolo è esposto il n° di partite (+ partite) riferite al singolo procedimento di controllo concluso dall’Ufficio con un atto impositivo, di riscossione o di liquidazione. Per ogni singolo carico si intende dunque la singola partita di ruolo, ossia l’unità non frazionabile di riferimento per la definizione agevolata”.

Ad esempio, se ci viene contestato con la stessa cartella l’IMU abitazione principale di lusso (codice tributo 3912 ) e la vecchia TASI (codice tributo 3552), l’adesione alla rottamazione-quater potrà essere esercitata per l’uno o per l’altro debito. O anche per entrambi in questo caso.

Per quanto riguarda il concetto di carico affidato, sono oggetto di rottamazione-quater  i singoli debiti come appena individuati. E affidati per il recupero all’Agente della riscossione (ADER o ex Equitalia) tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022:

  • dunque saranno ammessi alla sanatoria 2023, i ruoli la cui consegna formale dall’ente creditore (ad esempio l’Agenzia delle Entrate) all’Agente della riscossione, sia avvenuta entro il 10 luglio 2022,
  • sempre se sono stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022 (si veda a tal proposito l’art4 del D.M. n. 321 del 1999).

Informazioni che possono essere desunte direttamente dalla cartella in nostro possesso (vedi data esecutività ruolo).