“Anche le multe stradali e il bollo auto possono essere rottamate o stralciate”? “Ho sentito che dopo l’approvazione DL Milleproroghe non dovrò più pagare l’IMU e la TASI e neanche le multe dei vigili e della polizia stradale che ho ancora nel cassetto della mia scrivania, è vero?”.

Queste sono le domande più frequenti che nelle ultime settimane sono giunte nella nostra redazione di Investire Oggi; è chiaro che i continui cambiamenti normativi che si sono susseguiti nelle ultime settimane, hanno creato non poca confusione tra i cittadini.

Proprio per tale motivo, in questo approfondimento, vogliamo soffermarci sui debiti per multe, bollo auto, tributi locali, ecc. che sono sanabili tramite la rottamazione-quater o che invece possono essere oggetto di stralcio dunque di annullamento parziale o tombale.

Andiamo con ordine, partiamo dalla rottamazione delle cartelle per poi passare alle ultime novità sullo stralcio e ai possibili intrecci tra le due sanatorie.

Rottamazione cartelle anche per multe e bollo auto

Abbiamo già visto che la rottamazione-quater riguarda anche multe e bollo auto.

In particolare, per quanto riguarda le multe, la rottamazione delle cartelle 1° gennaio 2000-30 giugno 2022, riguarda solo gli interessi, comunque denominati, e le somme maturate a titolo di aggio.

In particolare, aderendo alla definizione agevolata, rispetto alle multe stradali, non sono da pagare:

  • le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 ,
  • restando, invece, integralmente dovuta la sanzione.

Dunque, gli importi indicati nella cartella con codice tributo 5243 non sono dovuti, mentre sono da pagare quelli relativi ai codici 5242 (sanzioni) e 5354 (recupero delle spese).

Infatti, nella cartelle esattoriale, per ogni verbale l’importo dovuto si articola in 3 voci differenti: il codice tributo 5242: indica la sanzione da pagare; il codice tributo 5243: indica le maggiorazioni previste dalla legge di depenalizzazione 689/81; il codice tributo 5434: indica le spese di accertamento e notifica del verbale.

Gli importi indicati con il codice tributo 5243 sono annullati. Il resto deve essere versato.

In merito al bollo auto, potranno essere rottamate tutte le cartelle afferenti il periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2022. Fermo restano che restano comunque da pagare: capitale (il bollo) e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Rottamazione multe e saldo e stralcio delle cartelle, quali intrecci?

Quanto detto finora, vale per la rottamazione delle cartelle cosa diversa dallo stralcio dei carichi fino a mille euro affidati per il recupero all’ADER tra il 1° gennaio del 2000 e il 31 dicembre 2015.

Ebbene, come ben riportato sul portale dell’ADER, in merito alle multe stradali e allo stralcio:

per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Inoltre, al di là di quanto detto per le multe, per i Comuni e gli altri enti locali, per le casse di previdenza private, ecc, l’annullamento della cartella è solo parziale e riguarda:  le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti.

Il  DL 198/2022, decreto Milleproroghe, ha modificato lo stralcio delle cartelle per gli enti locali e gli altri enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Prima del decreto citato, entro il 31 gennaio scorso, tali enti potevano decidere di non applicare neanche lo stralcio parziale.

Ciò doveva avvenire con apposita delibera da comunicare all’ADER.

Stralcio delle cartelle multe stradali e bollo auto. Cos’è cambiato con il DL Milleproroghe?

Il DL Milleproroghe ha previsto: il differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possono deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale; inoltre, gli stessi Enti, ora potranno decidere anche di applicare lo stralcio totale (annullamento totale) così come previsto per i carichi Agenzia delle entrate, INPS, ecc.

Ciò sta a significare che i Comuni e gli altri enti “non statali”, entro il prossimo 31 marzo, possono anche decidere di annullare le cartelle 2000-2015 riferite a IMU, TASI e multe dei vigili, bollo auto (le Regioni) per il totale.

Infine, è da segnalare che stato rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento (totale o parziale) di tutti i carichi oggetto di stralcio ossia di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; fino al 30 aprile 2023 continuerà la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.