Il 30 settembre 2021 era l’ultimo giorno per la presentazione del Modello 730/2021 (anno d’imposta 2020).

Chi ha saltato la scadenza senza presentare la dichiarazione dei redditi è, comunque, ancora in tempo in quanto può presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2021 entro il prossimo 30 novembre 2021.

Le operazioni di conguaglio

Ricordiamo che, per chi presenta la dichiarazione tramite il Modello 730 (con sostituto d’imposta), uno dei principali vantaggi è quello di avere l’eventuale rimborso o l’eventuale trattenuta delle imposte direttamente in busta paga o cedolino pensione.

Tali operazioni di rimborso o trattenute, per il lavoratore dipendente avvengono a decorrere dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (ed a seguire nei mesi successivi). Per i pensionati, invece, a partire dal mese di agosto o di settembre.

Rimborso da 730: attenzione ai dati del datore di lavoro

Potrebbe accadere che, dopo aver presentato il Modello 730 con sostituto d’imposta, il contribuente non si ritrovi in busta paga (o nel cedolino pensione) il rimborso delle imposte che ne deriva. I motivi di ciò possono essere diversi.

In primo luogo si consiglia di controllare i dati del datore di lavoro indicati nel Modello 730 presentato. Infatti, eventuali errori non permettono l’operazione di rimborso.

Laddove dovessero essere riscontrati errori in tali dati è possibile presentare, entro il 25 ottobre 2021, un Modello 730 integrativo, in cui effettuare la correzione.

I controlli preventivi sul rimborso

Altro motivo del mancato rimborso in busta paga (o cedolino pensione) potrebbe essere quello dei controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

E’ previsto, infatti, che in alcun casi, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, e lo può fare entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (quindi entro 4 mesi dal 30 settembre 2021), ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva al predetto termine.

Al termine dei controlli, il rimborso che risulta spettante non sarà erogato in busta paga (o cedolino pensione) bensì direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con accredito diretto in c/c (se il contribuente ha comunicato all’Agenzia stessa le coordinate del conto) oppure tramite titolo di credito da riscuotere presso Poste Italiane S.

p.A.

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