Si avvicina la scadenza per la presentazione al fisco del Modello 730/2021 (anno d’imposta 2020) per i contribuenti italiani.

La data ultima, sia per il 730 ordinario sia per quello precompilato, è fissata, ricordiamo, al 30 settembre 2021.

Ma cosa succede se, un contribuente, pur obbligato a presentare la propria dichiarazione dei redditi, salta la citata scadenza senza inviare il Modello 730? La dichiarazione si considera omessa e, quindi, scatta qualche sanzione?

Modello 730 omesso: cosa fare e quando scatta la sanzione

In realtà quando si parla di omessa dichiarazione dei redditi si fa riferimento all’omessa presentazione del Modello Redditi.

Ricordiamo, che un contribuente, pur trovandosi nella condizione di presentare la propria dichiarazione attraverso il Modello 730, può sempre decidere di farlo tramite il Modello Redditi Persone Fisiche.

Ne consegue che chi dovesse saltare la scadenza del 30 settembre 2021 (Modello 730) può ancora presentare la dichiarazione reddituale 2021 con il Modello Redditi Persone Fisiche 2021, in scadenza il 30 novembre 2021.

Se questi, dovesse saltare anche quest’ultima, avrà ulteriori 90 giorni di tempo per presentare la dichiarazione tardiva (versando sanzione di 25 euro).

Solo dopo, se non adempie all’obbligo dichiarativo nemmeno entro i 90 giorni successivi al 30 novembre, scatterà l’omissione e, quindi, la sanzione per tale inadempimento.

Modalità di presentazione del Modello Redditi

Il Modello Redditi deve presentarsi in modalità telematica. L’invio può essere fatto:

  • direttamente dal contribuente
  • oppure tramite intermediario incaricato (commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.).

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

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