Il contribuente può commettere degli errori nell’indicazione dei dati del datore di lavoro da riportare nel 730 precompilato. Ciò comporta che i conguagli non saranno effettuati in quanto i dati non sono considerati corretti. E’ possibile rimediare all’errore presentando un 730 integrativo di tipo 2.

I dati del datore di lavoro nel 730 precompilato

I dati relativi al datore di lavoro che effettuerà il conguagli in busta paga non sono riportati nel 730 precompilato. L’Agenzia delle entrate i dati ce li avrebbe pure, in quanto può ricavarli dalle certificazioni uniche inviate dai datori di lavoro.

Tuttavia, i dati del sostituto d’imposta non sono riportati in quanto, nel corso dell’anno è possibile che il contribuente abbia cambiato lavoro, sia passato in stato di disoccupazione, ecc.

Da qui, il contribuente una volta effettuato l’accesso al 730 precompilato, potrà:

  • scegliere tra i sostituti proposti dall’Agenzia (si tratta del soggetto/dei soggetti che ha/hanno trasmesso la sua/le sue CU);
  • indicare l’assenza del sostituto (per esempio se ha perso il lavoro nel corso dell’anno);
  • indicare un nuovo sostituto (per esempio se ha cambiato datore di lavoro nell’anno di presentazione della dichiarazione).

Può accadere che lo stesso contribuente commetta degli errori nell’inserimento dei dati.

Quali sono le conseguenze?

Ebbene, le conseguenza riguardano l’effettuazione dei conguagli in busta paga. Tuttavia c’è  un rimedio operativo piuttosto semplice ossia la presentazione di una dichiarazione integrativa di tipo 2.

La dichiarazione integrativa per correggere i dati del sostituto d’imposta

L’Agenzia delle entrate è tenuto ad informare il contribuente che a causa degli errori commessi in riferimento ai dati del sostituto d’imposta i conguagli sono bloccati.

Nello specifico, come spiegato sul portale della dichiarazione precompilata, può accadere che l’Agenzia delle entrate comunichi tramite e-mail il c.d diniego.

Può succedere che il sostituto d’imposta indicato nel 730,  ha comunicato all’Agenzia delle Entrate di non essere tenuto a effettuare il conguaglio e, quindi, non procederà con eventuali rimborsi o trattenute.

Questa situazione si può verificare quando il rapporto di lavoro con il contribuente:

  • non è mai esistito;
  • è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730.

In ogni caso la dichiarazione risulta regolarmente presentata. Se emerge un debito il contribuente dovrà soltanto effettuare i pagamenti con il modello F24.

Attenzione se, invece, il risultato è a credito il contribuente può presentare il 730 integrativo di tipo 2. Il 730 integrativo, in tale caso, può essere inviato o tramite il portale dell’Agenzia delle entrate oppure rivolgendosi ad un Caf o ad un professionista abilitato per la presentazione del modello 730 integrativo di tipo 2.