Il datore di lavoro ricevuto il risultato contabile del 730 procede ad effettuare i conguagli in busta paga; i conguagli sono effettuati a partire dal mese successivo a quello di ricezione del risultato contabile.

 

Può accadere che nella compilazione del 730 siano stati indicati dei dati del sostituto che risultano errati, pertanto non è possibile procedere alle operazioni di conguaglio.

 

In tale caso,  è possibile ricorrere al 730 integrativo per integrare o correggere i dati.

Il 730 integrativo

Il 730/ 2020 va presentato entro il 30 settembre.

 La data è unica sia se si presenta il 730 ordinario che quello precompilato; indipendentemente dal canale di presentazione. Dunque, il termine vale sia se il dichiarativo è presentato direttamente dal contribuente sia se presentato:

  • tramite il sostituto d’imposta oppure,
  • ricorrendo all’assistenza fiscale di commercialisti, Caf, consulenti del lavoro ecc.

Può accadere che dopo l’invio, il contribuente si accorga che il 730 presenta dei dati errati o non completi in anche in riferimento al sostituto d’imposta (datore di lavoro). Sostituto che effettua i conguagli in busta paga. Conguagli che possono essere a credito o a debito.

 

Rilevati gli errori è possibile ricorre al 730 integrativo.

Il 730 integrativo: quali errori può sanare?

E’ da chiarire  fin da subito che il 730 integrativo può essere presentato entro il 25 ottobre. Quest’anno il 25 cade di domenica ,quindi l’invio può essere effettuato entro lunedì 26.

 

L’integrativo può essere presentato solo per correggere errori che comportano una situazione più favorevole per il contribuente.

 

Difatti, si ricorre al 730 integrativo per integrare una dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.

 

Le istruzioni al modello 730, specificano che:

  • l’integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto,
  • esibendo la documentazione necessaria  per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.

Se l’assistenza sul mod.

730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione.

La correzione dei dati riferiti al sostituto d’imposta

La presentazione del 730 integrativo può essere dovuta anche alla correzione/integrazione dei dati  dati del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i conguagli.

 

Difatti, se il contribuente si accorge:

 

  • di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o
  • di averli forniti in modo inesatto,

 

può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.

 

Circa la compilazione del nuovo 730, lo stesso:

 

  • deve contenere  le stesse informazioni del modello 730 originario,
  • ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

 

Ancora, si deve indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

 

Si ricorre al 730 integrativo anche e contestualmente, per integrare la dichiarazione sia in relazione ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione; altri dati da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata.

Cosa succede spirata la data del 25 ottobre

Se si supera il termine del 25 ottobre senza presentare il 730 integrativo, si deve per forza ricorrere al modello Redditi.

In tale caso, eventuali conguagli a credito non sono effettuati in busta paga ma possono essere oggetto di:

  • richiesta rimborso all’Agenzia o
  • di utilizzo in compensazione in F24.

Eventuali conguagli a debito devono essere effettuati dal contribuente  in F24.