Una volta che il sostituto d’imposta riceve i risultati contabili del 730 può effettuare i conguagli a credito o a debito. I conguagli sono a credito laddove l’imposta che abbiamo pagato nel corso dell’anno tramite le trattenute subite in busta paga è superiore a quella risultante dalla dichiarazione dei redditi in applicazione di detrazioni, deduzioni e altri sconti fiscali. Le tempistiche di effettuazione dei conguagli sul 730 potrebbero subire dei forti ritardi in caso di specifici alert attivati dal fisco.

Il riferimento è ai c.d controlli preventivi.

I rimborsi da 730

Le tempistiche di effettuazione dei conguagli risultanti dal 730 sono regolate dall’art.19 del D.M. 164/199.

Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.

In base a quanto previsto dal citato art.19, i rimborsi saranno così effettuati: con modello consegnato a giugno: rimborso 730 a luglio/agosto; modello consegnato a luglio: rimborso 730 ad agosto-settembre; con modello consegnato a settembre: rimborso ad ottobre/novembre.

Il ritardo nei rimborsi: se scattano i controlli preventivi

In base all’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs 175/2014, l’Agenzia delle entrate può attivare i c.d controlli preventivi, nel caso di presentazione della dichiarazione 730 (ordinario o precompilato) direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale:

  • con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta;
  • che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Il rimborso che risulta spettante al termine dei controlli preventivi è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.

In caso di attivazione dei controlli preventivi sul 730, le modalità di esecuzione dei rimborsi sono le stesse di quelle previste per i contribuenti senza sostituto d’imposta. Dunque i rimborsi non avvengono in busta paga. I controlli preventivi trovano applicazione anche in riferimento alle dichiarazioni 730 precompilato o ordinario presentato tramite Caf o professionista abilitato.

Non ci sono soluzioni specifiche per evitare i controlli preventivi, tuttavia se si presenta il 730 precompilato, una soluzione sarebbe quella di accettarlo così come predisposto dall’Agenzia delle entrate ammenochè non sia necessario apportare modifiche che possono incidere in maniera rilevante sull’imposta dovuta.