Considerata la situazione di eccezionalità in cui ci troviamo causa covid-19, è lecito chiedersi se l’attuale crisi che sta interessando la nostra economia possa avere delle ripercussioni anche sulle tempistiche di effettuazione dei conguagli risultanti dal 730.

 

L’Agenzia delle entrate, proprio sul rapporto tra eventi eccezionali quale potrebbe essere considerato il covid-19 e le tempistiche di effettuazione dei  conguagli da 730, si è già espressa tempo fa.

 

Da qui, noi di investire oggi riteniamo che le indicazioni fornite e riportate in uno specifico documento di prassi, possano essere applicate anche all’attuale contesto caratterizzato dal covid-19.

I conguagli da 730

A regolare le modalità e le tempistiche di effettuazione dei conguagli da 730, a credito o a debito, è l’art.19 del D.M. 164/1999.

 

In base alle indicazioni contenute all’art. 19:

 

  • le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione del 730 sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione;
  • le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

 

Ad esempio, ipotizzando un conguaglio credito per il quale il datore di lavoro ha ricevuto il 730/4 nel mese di ottobre , l’effettuazione del rimborso avverrà nella busta paga di ottobre.

 

Le tempistiche appena individuate potrebbero non essere rispettate causa attivazione dei c.d. controlli preventivi sul 730 da parte del Fisco.

I controlli preventivi sul 730

 

A prevedere l’applicazione dei controlli preventivi sui rimborsi da 730 è l’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs 175/2014.

 

In particolare, i controlli preventivi possono essere attivati dal Fisco:

 

  • nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta,
  • con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata.

 

Difatti, tali modifiche devono incidere sulla corretta determinazione dell’Irpef dovuta dal contribuente.

 

Inoltre, le modifiche apportate, devono presentare specifici elementi di incoerenza ovvero determinare un rimborso Irpef superiore a 4.000 euro.

 

Tali elementi di incoerenza sono individuati anno per anno dall’Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento.

 

Attenzione, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati,

 

“per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014”.

 

Professionisti chiamati ad apporre il visto di conformità sul 730.

 

In riferimento al 730/2020, possono far scattare i controlli preventivi, i seguenti elementi di incoerenza:

  1. lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento,
  2. nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o
  3. la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni.

 

L’incoerenza può essere verificata anche in riferimento ai dati esposti nella certificazione unica (C.U.).

 

Indicazioni operative contenute nel provvedimento, Agenzia delle entrate, prot. n. 2020/225347.

Rimborsi 730: gli effetti del coronavirus

In questo periodo delicato in cui ci troviamo causa emergenza economica-sanitaria da coronavirus è lecito chiedersi se i rimborsi da 730 possano subire dei rallentamenti o meno.

 

Ebbene, in tal senso ci viene in aiuto l’Agenzia delle entrate, con la circolare n° 14/2013.

 

In tale documento di prassi è stata messa in correlazione l’effettuazione dei conguagli con il verificarsi di eventi eccezionali. Quale in linea di massima può essere considerata l’attuale emergenza economica-sanitaria da covid-19 che stiamo vivendo.

 

Nello specifico, il Fisco ha chiarito che:

in assenza di specifici provvedimenti che prevedano la sospensione e fissino nuovi termini per gli adempimenti connessi all’assistenza fiscale, i contribuenti che risiedono in territori colpiti da calamità naturali o da eventi eccezionali che fruiscono di provvedimenti di sospensione degli adempimenti fiscali, qualora intendano avvalersi dell’assistenza fiscale devono rispettare gli ordinari termini di presentazione della dichiarazione dei redditi previsti.

Analogamente devono essere rispettati i tempi previsti da parte dei soggetti che svolgono l’assistenza fiscale, compresi quelli previsti per l’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni.

 

Difatti, salvo l’attivazione dei c.d controlli preventivi, i conguagli in busta paga da parte del datore di lavoro devono essere effettuati secondo le tempistiche ordinarie. Dunque, i rimborsi da 730 non sono rallentati dal coronavirus.

 

Ciò almeno in teoria.

 

In pratica, considerata l’attuale e diffusa carenza di liquidità in capo alle imprese presenti su tutto il territorio nazionale, il virus sta incidendo e non poco sull’effettuazione dei conguagli.

 

Anche per questo, per il solo 2020, è stata data la possibilità di presentare il 730 senza sostituto anche a chi ha un datore di lavoro che possa effettuare i conguagli in busta paga.

 

In tale caso, i rimborsi  sono effettuati direttamente dal’Agenzia delle entrate. Intercettando le possibili carenze di liquidità nelle quali possono trovarsi i datori di lavoro.