I rimborsi che risultano dal modello 730 possono essere oggetto di controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle entrate. A determinate condizioni, i rimborsi sono bloccati e il contribuente viene informato di tale situazione.

Le modalità con le quali il contribuente viene messo a conoscenza del blocco dei conguagli, variano a seconda se il 730 è stato presentato direttamente oppure per via di intermediari abilitati. Quale ad esempio il proprio commercialista di fiducia.

Ecco in chiaro in cosa consistono i controlli preventivi sul 730 e in che modo il contribuente viene messo a conoscenze della loro attivazione.

I controlli preventivi sul modello 730

In caso di modifiche al 730 precompilato che incidono sul reddito dichiarato o sull’imposta da versare:

  • che presentano elementi di incoerenza ovvero
  • determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,

l’Agenzia delle entrate può effettuare i c.d. controlli preventivi. Difatti tali controlli sono effettuati  in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa. Detto ciò, tali controlli possono essere attivati entro entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Quali effetti si hanno sui rimborsi?

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ovvero dalla data della trasmissione. Se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Di conseguenza, i rimborsi non sono effettuati nei nuovi termini ordinari  ossia a valere sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione.

In pratica, i controlli possono essere applicati dall’Agenzia delle entrate:

  • oltre che alle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti via web o con l’assistenza fiscale del sostituto d’imposta,
  • anche alle dichiarazioni presentate ai Caf e ai professionisti abilitati.

Sia sulle dichiarazione precompilate che ordinarie.

Gli elementi di incoerenza che fanno scattare l’alert

Con apposito provvedimento l’Agenzia delle entrate, Prot. n. 2020/225347, del 5 giugno 2020, ha individuato gli elementi di incoerenza del 730-2020 con esito a rimborso. Elementi in presenza dei quali possono scattare i controlli in esame.

Difatti, sono considerati elementi di incoerenza:

  • lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento,
  • nelle certificazioni uniche e
  • nelle dichiarazioni dell’anno precedente.

Il riscontro può essere effettuato anche rispetto ai dati di spesa comunicati da soggetti terzi. Si pensi alle spese sanitarie, universitarie, di ristrutturazione ecc.

La comunicazione al contribuente

Se la dichiarazione è oggetto di controlli preventivi, il contribuente deve esserne informato.

Come viene informato il contribuente?

Per le dichiarazioni 730 precompilate presentate direttamente via web, incluse le dichiarazioni 730 in cui sia indicato l’INPS come sostituto d’imposta,  l’Agenzia delle entrate informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica. Si considera  l’indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente  in fase di presentazione diretta della dichiarazione.

Se invece il contribuente ha presentato il dichiarativo tramite il proprio sostituto d’imposta, per il tramite di un CAF o di un professionista abilitato, l’Agenzia delle entrate  informa il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Quest’ultimo sua volta comunica al contribuente l’attivazione dei controlli preventivi. Il Caf/professionista non deve in nessun caso comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile di una dichiarazione assoggettata al controllo preventivo.

In entrambi i casi l’eventuale rimborso è effettuato dall’Agenzia delle entrate  non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. Al contrario l’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato con F24 entro il 30 novembre.

Difatti, tali indicazioni sono rinvenibili nella circolare, Agenzia delle entrate, n°4 /2018.