Se proprietario ed inquilino si accordano per una riduzione temporanea del canone di locazione di un appartamento la variazione va registrata? E’ dovuta l’imposta di bollo e di registro in caso di nuova registrazione del contratto?   Se le parti dispongono soltanto la riduzione del canone di un contratto di locazione, la registrazione di tale atto non prevede costi di imposta di bollo e di imposta di registro, così come dispone l’articolo 19, comma 1 del Dl 133 del 2014.   L’esenzione di imposta di bollo e di registro è prevista anche nel caso che inquilino e proprietario concordino che la riduzione dell’importo del canone sia per un periodo limitato nel tempo, coma ad esempio soltanto per 1 anno.

  L’agevolazione non spetta, invece, se dopo aver registrato l’accordo di riduzione del canone di locazione per l’intera durata del contratto, il canone di locazione venga riportato al valore inizialmente pattuito poichè il beneficio spetta solo per l’accordo di riduzione così come stabilito dalla circolare 12/E dell’Agenzia delle Entrate del 2016.