L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. risposta n. 165 del 9 marzo 2021, fornisce utili chiarimenti in merito all’applicazione della riduzione del 10% del canone di locazione, prevista da un accordo territoriale sulle locazioni abitative tra il Comune le organizzazioni sindacali rappresentanti i proprietari e gli inquilini. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Quesito del contribuente

L’istante è un locatore che intende stipulare un contratto di locazione per il proprio immobile. Il conduttore ha richiesto l’applicazione della riduzione del 10%, prevista nel nuovo accordo territoriale delle locazioni abitative agevolate.

Accordo sottoscritto tra il comune e le organizzazioni sindacali rappresentanti i proprietari e gli inquilini.

L’istante, ad ogni modo, pensa che a seguito della riduzione del 10 % del canone, previsto dal nuovo accordo, rischia di perdere i benefici della cedolare secca.

La Cedolare Secca non perde la sua efficacia

L’Accordo territoriale sulle locazioni abitative applicabile nel Comune in cui l’immobile dell’istante è situato, all’articolo 21 detta le “Misure dirette a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid 19”.

“i contratti stipulati sotto la vigenza del accordo territoriale, per un periodo di 6 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, verrà operata una riduzione del valore massimo delle rispettive fasce di oscillazione per una percentuale del 10%. La riduzione perderà automaticamente efficacia dopo sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo salva proroga”.

In caso della sottoscrizione dell’accorso, al locatore saranno riconosciute le agevolazioni IMU previste nell’articolo 12 per tutto il periodo della riduzione del canone. La riduzione si applicherà a condizione del riconoscimento e mantenimento delle misure fiscali della cedolare secca.

Ad ogni modo, il mese successivo alla scadenza del termine di sei mesi, l’ammontare del canone tornerà alla misura inizialmente concordata tra le parti.

In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che, considerata la particolare situazione emergenziale e che l’inserimento di tale clausola è automatica e temporanea, il regime agevolativo della “cedolare secca” non perde la sua efficacia.

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