I redditi soggetti ad imposta sostituiva concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente, ISEE.

 

Tuttavia le disposizioni che prevedono la tassazione sostitutiva per quel determinato reddito possono anche disporre la non rilevanza ai fini ISEE.

 

Noi di investire oggi ti spieghiamo quando un reddito soggetto ad imposta sostitutiva incide sulla situazione economica complessiva del nucleo familiare.

I redditi soggetti ad imposta sostitutiva

Alcuni redditi anziché con l’Irpef possono essere tassati con un’imposta sostitutiva.

 

Si chiama così perché si sostituisce all’applicazione dell’Irpef e della relativa addizionali regionali e comunali e in alcuni casi all’Irap.

 

Dunque, pago l’imposta sostituiva ma non l’Irpef e le altre imposte.

 

Ad esempio, rientrano tra le imposte sostitutive quella pagata:

 

  • dai forfettari con aliquota al 5% o al 15% (Legge 190/2014);
  • in opzione, sulle lezioni private, con aliquota al 15% ( Legge 145/2018);
  • sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche che hanno trasferito la residenza in Italia (art.24-bis del DPR 917/86, TUIR).

 

Detto ciò, è necessario capire se i redditi soggetti ad imposta sostitutiva concorrono o meno al reddito complessivo e all’ISEE.

I redditi soggetti ad imposta sostitutiva: non concorrono al reddito complessivo

Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

 

Dunque non devono essere considerate ai fini dell’applicazione delle aliquote per scaglioni del 23%, 27%, 38, ecc. In line generale, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

 

Si pensi alla cedolare secca.

 

Inoltre, se non è prevista una disposizione di segno contrario, non rilevano neanche:

 

  • ai fini del riconoscimento e della determinazione
  • di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.

 

Agevolazioni che in alcuni casi possono essere legate al monte reddituale conseguito nel corso dell’anno.

 

Infatti, può accadere che superando una certa soglia reddituale, alcune agevolazioni, detrazioni o deduzioni possono non essere riconosciute.

 

Si pensi alle detrazioni per familiari a carico.

I redditi soggetti ad imposta sostitutiva: concorrono all’ISEE

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante quando si richiedono delle prestazioni sociali agevolate (Fonte Agenzia delle entrate).

 

Sulla base dei dati indicati nella DSU viene determinato l’ISEE.

 

I redditi con imposta sostitutiva rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).

 

Infatti, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano applicabili le regole generali.

 

Il riferimento è all’art. 4 del DPCM n° 159 del 5 dicembre 2013. Decreto  recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.

 

Ai fini ISEE, si considerano i redditi riferiti a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

 

Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

 

  • reddito complessivo ai fini IRPEF;
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
  • ogni altra componente reddituale esente da im- posta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
  • i proventi derivanti da attività agricole, svolte an- che in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va as- sunta la base imponibile determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  • assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
  • trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;
  • redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU,
  • ecc.

 

In sostanza, il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva (articolo 4 del D.

P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.