A settembre scorso ho presentato il 730 senza sostituto d’imposta. Entro il 30 novembre avrei dovuto pagare il 2° acconto Irpef per un importo pari a 500 euro.  Ad oggi non ho ancora provveduto. Posso ricorrere al ravvedimento operoso? In caso di risposta affermativa, il termine per ravvedersi decorre dal 30 novembre o dal 10 dicembre?

 

Il 10 dicembre è il termine di proroga del 2°acconto disposto per tutti i contribuenti dal decreto Ristori-quater.

 

Vorrei effettuare il versamento alla data del 20 dicembre.

Il 2° acconto Irpef: la scadenza del 30 novembre

Alla data del 30 giugno, i contribuenti versano il saldo delle imposte relativo all’anno precedente e l’acconto dell’anno in corso.

 

Dunque, nell’anno N+1, versiamo saldo anno n più acconto anno n+1.

 

L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

 

L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.

 

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione). In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

 

Per i soggetti ISA gli acconti sono rimodulati, 1° e 2° acconto sono entrambi pari al 50% anziché 40%+60%.

 

Gli importi dovuto a titolo di acconto vengono calcolati con il metodo storico ossia si considera il 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Ad esempio se nel 2019 ho pagato un Irpef pari a 3.000 euro l’acconto dovuto sarà pari a tale imposta (40%+60%).

 

Tuttavia è possibile applicare anche il metodo previsionale.

 

Infatti, se riteniamo che sosterremo più spese detraibili/deducibili rispetto allo scorso anno oppure avremo un reddito più basso possiamo pagare un acconto che tiene conto proprio di tale previsioni al ribasso.

 

In sostanza,  possiamo pagare un acconto inferiore rispetto a quello che risulta applicando il metodo storico.

Il ravvedimento del 2° acconto Irpef: la proroga al 10 dicembre

Il D.L. 157/2020, decreto Ristori-quater, ha prorogato, dal 30 novembre al 10 dicembre  il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap.

 

Ciò vale per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

 

La proroga al 10 dicembre operava anche se il contribuente non ha subito alcun calo di fatturato.

 

Al ricorrere di determinate condizioni la proroga anziché al 10 dicembre opera fino al 30 aprile 2021.

 

Ad ogni modo, i privati, ad esempio coloro che hanno presentato il 730 senza sostituto non beneficiano di alcuna proroga.

 

Dunque, il versamento del 2° acconto andava effettuato entro il 30 novembre.

Il ravvedimento del 2° acconto: per i privati il termine decorre dal 30 novembre

Per i privati, proprio dal 30 novembre decorre il termine per ravvedere gli omessi o carenti versamenti. Il riferimento è al ravvedimento operoso, ex art.13 D.lgs 472/1997. E’ ammesso anche il ricorso al ravvedimento frazionato.

 

Nel suo caso specifico, lei ha presentato il 730 senza sostituto d’imposta.

 

Ai fini del versamento delle imposte, ciò comporta che, se dalla dichiarazione emerge un debito (come nel suo caso), il Caf o il professionista:

 

  • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate o in alternativa,
  • entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato alcontribuente, che successivamente effettua il pagamento.

I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDItI Persone fisiche.

Il riferimento è alle scadenze del 30 giugno e del 30 novembre. Tali indicazioni operative sono rinvenibili nelle istruzioni al 730/2020.

 

Se non si utilizzano crediti in compensazione, è possibile anche pagare l’F24 tramite i servizi home banking.

 

Se invece abbiamo presentato il 730 precompilato, possiamo pagare l’F24 direttamente sul portale dell’Agenzia delle entrate. In alternativa, è possibile stamparlo e pagarlo con le altre modalità.

Ad ogni modo, nel suo caso specifico, dovrà versare le seguenti somme:

 

  • l’Irpef per € 500 (codice tributo 4034);
  • la sanzione, ex art.13 D.lgs 471/1997, di € 7,50 ossia 500*1,5% (1/10 del 15%).

 

Gli interessi sono pari a 0,01 € ma non vanno versati.  Perché inferiori a 1,03€.

 

In sintesi, sono queste le indicazioni per ravvedere il 2° acconto.