Il decreto Ristori-quater proroga il pagamento del 2° acconto delle imposte dal 30 novembre al 10 dicembre. Nello specifico è rinviato il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap  per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

 

Tale previsioni di proroga si vanno ad aggiungere a quelle già previste per le attività economiche svolte in zona rossa e per i soggetti ISA con calo di fatturato.

 

Facciamo un pò di chiarezza sull’ambito oggettivo della proroga prevista nel ristori-quater e nei precedenti decreti.

Il ristori-quater: proroga del 2° acconto al 10 dicembre

 

Con il ristori-quater, il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

 

Difatti, tutti i titolarti di partita Iva, indipendente dal calo di fatturato, possono beneficare della proroga al 10 dicembre.

 

Vi è il dubbio se tale proroga riguarda anche i soci di società di persone che come noto dichiarano pro quota  “in base al principio di trasparenza” il reddito conseguito della società.

 

Ciò che è certo è che i non titolari di partiva iva devono versare il 2° acconto entro oggi 30 novembre. Si pensi ai non titolari di partita iva che hanno presentato il 730 senza sostituto d’imposta o che dichiarano nel modello Redditi introiti da locazione, lavoro dipendente ecc.

Proroga con calo di fatturato soggetti non ISA

 

La proroga anziché al 10 dicembre è estesa al 30 aprile 2021 per le imprese non soggette ad ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale).

 

  • con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che
  • hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Attenzione, sempre in riferimento ai soggetti non ISA, la proroga opera indipendentemente dal calo di fatturato o da altri requisiti relativi ai ricavi o ai compensi:

 

  • per color che svolgono attività d’impresa arte o professione  nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Ristori-bis),
  • aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d zone rosse).

 

La proroga riguarda anche gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni). A prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

 

Ciò che va chiarito al più presto è se tali disposizioni di proroga si applicano anche anche per le attività svolte in regioni che fino alla scorsa settimana erano in zona rossa ma ora sono passate a quella arancione o gialla.

 

Rileva la situazione alla data del 30 novembre?

 

L’Agenzia delle entrate o il Governo devono chiarirlo al più presto l’ambito oggettivo della proroga del 2° acconto del ristori-quater.

Soggetti ISA: confermata la proroga del D.L. Agosto

 

Accanto alle proroghe disposte dal decreto Ristori-quater (art.1 bozza Ristori-quater),

 

restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

 

Il D.

L. 104/2020, Agosto era già intervenuto sulla scadenza del 30 novembre.

 

In particolare,  all’art.98 è stato previsto che:

 

per i soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze e’ prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n.162.

 

Difatti,  la proroga al 30 aprile 2021, si applica per i soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale, c.d. ISA. Ciò indipendentemente da eventuali cause di esclusione ISA o di inapplicabilità degli stessi.

 

Tale proroga può riguardare anche i contribuenti forfettari, i c.d.minimi ecc.

 

Affinché operi la proroga è necessario aver subito:

 

  • una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020,
  • rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Zone rosse soggetti ISA: confermata la proroga del D.L. Ristori-bis

 

Anche il D.L. 149/2020, decreto ristori-bis, conteneva specifiche disposizioni di proroga per la scadenza del 30 novembre.

 

A tal proposito, il decreto estende la proroga:

 

  • a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa,
  • nonché agli esercenti l’attività di gestione di ristoranti in zona arancione.

 

Zone rosse e arancioni, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del D.

P.C.M. 3 novembre 2020.

 

Attenzione, la proroga opera se l’attività, svolta in zona rossa, rientra tra quelle inserite  nell’Allegato 1 al decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori); allegato sostituito con il “Ristori-bis”. Dunque, ricettività alberghiera, ristorazione, somministrazione di cibi e bevande, turismo, sport, scommesse, spettacolo, benessere fisico ecc.

 

Inoltre, sono interessati dalla proroga coloro che svolgono attività economiche di cui all’allegato 2 (servizi alla persona) del D.L. Ristori-bis, se svolte sempre in zona rossa.

 

Beneficiano delle proroga anche i soggetti che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle zone arancioni.

 

Per tutti i soggetti citati, la proroga opera a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

 

In tal modo abbiamo fatto chiarezza su tutte le proroghe ad oggi valide. Compresa la proroga del 2° acconto prevista dal Ristori-quater