Il decreto Ristori-quater ha prorogato la scadenza del 2° acconto delle imposte dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i titolari di partita iva. La proroga arriva al 30 aprile 2021 per color che hanno subito un calo di fatturato di almeno del 33%. Dunque chi è sotto tale soglia, anche di poco, deve rispettare la scadenza del 10 dicembre.

 

Considerata la forte carenza di liquidità che ha colpito imprese e professionisti causa covid-19, in molti salteranno la scadenza per poi eventualmente ricorrere al ravvedimento.

 

A tal proposito, una soluzione potrebbe essere quella di ricorrere al ravvedimento frazionato, dunque, pagare l’imposta dovuta per quota, insieme agli interessi e alla relativa sanzione.

 

Tuttavia, se tra un versamento e l’altro, il fisco notifica un atto di liquidazione o di accertamento , il contribuente perde la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per le somme residue dovute.

Proroga 2° acconto delle imposte: 10 dicembre 2020 o 30 aprile 2021?

Il D.L. 157/2020, decreto Ristori-quater, ha prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre  il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap.

 

Ciò vale per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

 

La proroga al 10 dicembre opera anche se il contribuente non ha subito alcun calo di fatturato.

 

Al ricorrere di determinate condizioni la proroga anziché al 10 dicembre opera fino al 30 aprile 2021.

Proroga con calo di fatturato: si va al 30 aprile 201

La proroga anziché al 10 dicembre è estesa al 30 aprile 2021 per le imprese non soggette ad ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale):

  • con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che
  • hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Restano ferme le disposizioni di cui all’art.98 del D.L. 104/2020 (decreto Agosto) e dell’art.6 del D.L. 149/2020 (decreto Ristori) che disciplinano la proroga del termine di versamento della secondo unica rata dell’acconto 2020 per i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA).

Zone rosse e arancioni

La proroga opera indipendentemente dal calo di fatturato o da altri requisiti relativi ai ricavi o ai compensi:

 

  • per color che svolgono attività d’impresa arte o professione nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Ristori-bis),
  • aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d zone rosse).

 

La proroga riguarda anche gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni). A prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

 

In base a quanto detto finora, salvo quanto visto per le zone rosse e arancioni, chi non rispetta i requisiti di fatturato, anche di poco, deve rispettare la scadenza del 10 dicembre.

 

E’ chiaro che la forte carenza di liquidità che ha colpito imprese e professionisti causa il protrarsi dell’emergenza covid-19, renderà difficile onorare la scadenza del 10 dicembre.

Proroga 2° acconto: il ricorso al ravvedimento

La possibilità di regolarizzare gli omessi e i carenti versamenti delle imposte e dei tributi versando una sanzione ridotta è prevista all’art.13 del D.Lgs 472/1997.

 

Il riferimento è al c.d ravvedimento operoso.

 

In pratica,  se ometto un versamento o non lo faccio per il totale dovuto alla scadenza ordinaria, ho la possibilità di regolarizzarlo successivamente. Versando una sanzione con una riduzione la cui entità dipende dal momento in cui eseguo il versamento.

 

E’ possibile ricorrere anche ad un ravvedimento frazionato (art.13-bis D.Lgs 472/1997).

Proroga 2° acconto: il ravvedimento frazionato

Come ribadito nella circolare 42/e 2016, è ammessa la possibilità di effettuare il ravvedimento in maniera c.d. frazionata, ossia:

 

  • la possibilità di perfezionare un ravvedimento parziale,
  • rispetto al quantum dovuto.

 

Tuttavia, è stato chiarito che, a tale fine, è necessario che siano corrisposti – oltre all’imposta – anche gli interessi e le sanzioni (ex.art.13 d.Lgs 471/1997) commisurate alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.

 

Dunque, se devo un’imposta pari a 100, possono “rateizzare” l’importo dovuto”. Dunque verso la parte dell’imposta dovuta insieme alla sanzione rapportata alla stessa imposta.

 

Attenzione però, non è neanche corretto parlare di rateizzazione.

Proroga 2° acconto in ravvedimento frazionato: se il fisco controlla

Se tra un versamento parziale e l’altro viene notificato un atto di liquidazione o di accertamento (compreso una comunicazione ex articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) , l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare del ravvedimento. Sull’imposta residua si applicano le sanzioni ordinarie.

 

Oltre ai versamenti parziali, è possibile anche versare tutta l’imposta e gli interessi e dopo la sanzione per carente o omesso versamento dell’imposta, ex art.13 del D.Lgs 472/1997.

 

In tale caso:

 

  • la sanzione applicabile è quella in cui “ricade” l’integrale tardivo versamento dell’imposta;
  • gli interessi moratori sono dovuti per il periodo del ritardo;
  • la riduzione  applicabile alla sanzione è riferita al momento in cui la sanzione è effettivamente pagata(cfr circolare n. 180 del 1998).