Nel caso in cui un soggetto non abbia versato, entro la scadenza stabilita, un’imposta dovuta al fisco, questi, prima che gli venga contestata la sanzione prevista per l’inadempimento, può spontaneamente adoperarsi per mettersi in regola attraverso il cosiddetto Ravvedimento operoso, che gli permetterà di pagare sanzioni ridotte rispetto a quelle piene istituite per la violazione commessa.

Dunque, il ravvedimento rappresenta quello strumento che permette al contribuente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni (la riduzione sanzionatoria varia a seconda del tempo entro cui ci si mette in regola).

Chi può beneficiare del ravvedimento operoso

Possono godere del ravvedimento operoso tutti i contribuenti.
Vogliamo, comunque, ricordare che il ravvedimento ha subito delle modifiche ad opera della Legge di stabilità 2015. Infatti, prima delle predette modifiche, per poter godere del ravvedimento era necessario che:

  • la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa;
  • non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
  • non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore della violazione.

Dopo le modifiche, le citate preclusioni, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non ci sono più.
Ad oggi, per questi tributi (IRPEF, IRAP; ecc.) il ravvedimento non è ammesso solo se al contribuente sono stati già notificati atti di liquidazione e di accertamento riguardanti la violazione commessa.

Ravvedimento operoso: come mettersi in regola

Utilizzare il ravvedimento operoso significa provvedere spontaneamente a regolarizzare l’omesso/insufficiente versamento del tributo non pagato alla scadenza prevista o pagato in misura minore rispetto a quanto era da versare. Ravvedersi, in altre parole significa, pagare con ritardo l’imposta dovuta. Alla originale imposta vanno poi ad aggiungersi:

  • la sanzione in misura ridotta rispetto a quella piena;
  • gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Per comprendere il funzionamento del ravvedimento, quindi, occorre richiamare la sanzione piena prevista dal legislatore in caso di omesso/insufficiente versamento.

In particolare, è stabilito che laddove il contribuente non abbia versato, entro il termine ordinario, l’imposta dovuta oppure l’abbia pagata in misura minore, l’Amministrazione finanziaria può irrogare la seguente sanzione (art. 13 D. Lgs. n. 471 del 1997):

  • 1% (dell’imposta non pagata) per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
  • 15% (dell’imposta non pagata) se il versamento è effettuata tra il 15° e il 90° giorno successivo;
  • 30% (dell’imposta non pagata)) se il versamento avviene dopo i 90 giorni di ritardo.

Le diverse forme di ravvedimento

A seconda del momento in cui si decide di ravvedersi, si è soliti distinguere tra diverse forme di ravvedimento (art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997). In dettaglio si parla di:

  • Ravvedimento sprint;
  • Ravvedimento breve;
  • Ravvedimento intermedio;
  • Ravvedimento lungo;
  • Ravvedimento lunghissimo.

Vogliamo anche ricordare che fino al periodo d’imposta 2019, le uniche forma di ravvedimento applicabili ai tributi locali (IMU, TASI, ecc.) erano quelle fino al ravvedimento lungo (solo ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate erano applicabili, invece, tutte le forme di ravvedimento). Dal 2020, invece, tutte le forme di ravvedimento sono state estese anche ai tributi locali qual è anche l’IMU (che è gestita dai comuni).

Ravvedimento sprint

Il ravvedimento sprint è quello che viene fatto nei primi 14 giorni dalla scadenza fissata per il pagamento del tributo. È la forma di ravvedimento più conveniente poiché in questo caso si applica una sanzione pari allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo. Quindi la sanzione massima dovuta, in questa ipotesi è dell’1,4% se ci si ravvede il 14° giorno (0,1% x 14 giorni di ritardo).

Esempio

Il sig. Rossi ha omesso il pagamento dell’acconto IMU 2020 che scadeva il 16 giugno 2020. L’importo che doveva pagare era di 600 euro. Questi ha deciso di ravvedersi il 26 giugno 2020. In questa ipotesi i giorni di ritardo (dal 17 giugno al 25 giugno) sono 9 e quindi la sanzione dovuta sarà pari allo 0,9% (0,1% x 9 giorni). Quindi, la sanzione è 5,40 euro (ossia 600 x 0,9%).

Ravvedimento breve

Il ravvedimento breve è quello che avviene tra il 15° giorno ed il 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza di versamento.

In questo caso la sanzione dovuta è pari all’1,5% (1/10 del 15%).

Esempio

Riprendendo l’esempio del ravvedimento sprint, supponiamo che il sig. Rossi abbia deciso di ravvedersi il 9 luglio 2020. In questa ipotesi la sanzione dovuta è pari all’1,5% di 600 euro (ossia 9 euro). Quindi, un ravvedimento più costoso.

Ravvedimento intermedio, lungo e lunghissimo

Il ravvedimento intermedio è quello che avviene tra il 31° giorno ed il 90° giorno di ritardo rispetto alla scadenza di versamento. Qui la sanzione dovuta è ancora più cara ed è pari all’1,67% (1/9 del 15%).

A queste si aggiungono poi il ravvedimento lungo e lunghissimo. In dettaglio, si hanno le seguenti altre forme di ravvedimento operoso:

  • sanzione del 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (ravvedimento lungo);
  • sanzione 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • sanzione del 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
  • sanzione 6% (1/5 del 30%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale).

Esempio

Riprendendo l’esempio del sig. Rossi di cui sopra, supponiamo che questi decida di ravvedersi il 19 febbraio 2021. In questo caso dunque, il contribuente si ravvede oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2020 ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita al 2020 (anno in cui è stata commessa la violazione) la quale va presentata entro il 31 dicembre 2021. Quindi, in tale ipotesi, la sanzione dovuta in applicazione del ravvedimento sarà pari al 3,75% di 600 euro, ossia 22,50 euro.

Gli interessi dovuti per il ravvedimento operoso

Come detto, ravvedersi significa versare spontaneamente (prima che il fisco se ne accorga), l’imposta omessa e la sanzione ridotta.

Tuttavia, a ciò occorre aggiungere anche gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. La formula per calcolare gli interessi è la seguente:

  • Interessi = [(Imposta omessa x tasso di interesse legale annuo) / 365] x giorni di ritardo

Si tenga presente, che laddove il ravvedimento coinvolga più periodi gli interessi andranno calcolati applicando il tasso di interesse annuo in vigore per ciascuno degli anni che ricadono nel ravvedimento.

Riportiamo di seguito i tassi di interesse annuali in vigore dal 2015 al 2020 (essi, vengono stabiliti ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e finanze):

  • Anno 2015 – 0,5%
  • Anno 2016 – 0,2%
  • Anno 2017 – 0,1%
  • Anno 2018 – 0,3%
  • Anno 2019 – 0,8%
  • Anno 2020 – 0,05%

Esempio

Il sig. Mario ha omesso il II° acconto IRPEF riferito al 2020 che era in scadenza il 2 dicembre 2019. L’importo omesso ammonta a 500 euro. Questi decide di ravvedersi il 10 luglio 2020. In questa ipotesi, alla predetta data si dovrà versare:

  • l’imposta omessa = 500 euro
  • la sanzione ridotta (ravvedimento lungo) = 500 x 3,75% = 18,75 euro

Per il calcolo degli interessi occorre considerare i giorni che vanno dal 3° dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 (29 giorni) con applicazione del tasso di interesse in vigore per quell’anno (ossia 0,8%) ed i giorni che vanno dal 1° gennaio 2020 al 10 luglio 2020 (192 giorni) con il tasso di interesse in vigore per il 2020 (ossia 0,05%). Quindi il calcolo degli interessi è il seguente:

  • Interessi = [(500 x 0,8%) / 365] x 29 + [(500 x 0,05%) / 365] x 192 = 0,45 euro

Il versamento avviene con Modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo, ossia:

  • 4034 (II° acconto IRPEF);
  • 8901 (sanzione);
  • 1989 (Interessi).

Laddove si fosse trattato di IMU, la sanzione e gli interessi non hanno un autonomo codice tributo, ma vanno versati con lo stesso codice previsto per l’imposta stessa.

Fonti e collegamenti esterni