In caso di recesso da contratto di lavoro,  che si tratti di licenziamento o di dimissioni, nel periodo di preavviso possono essere scontate le ferie non godute? Il Codice Civile prevede che il lasso di tempo che intercorre tra la comunicazione del recesso e il momento in cui si manifestano gli effetti concreti del licenziamento o delle dimissioni serve ad evitare che una delle parti sia penalizzata e quindi la prestazione lavorativa, nel preavviso, deve essere svolta regolarmente. In caso contrario si è tenuti all’indennizzo della parte, lavoratore o datore di lavoro in questo caso specifico, che ha subito il pregiudizio.

Eventuali ferie durante il preavviso quindi allungano i tempi dello stesso e quindi rimandando gli effetti di licenziamento o dimissioni. Stesso discorso vale per altri tipi di assenza da lavoro, vedi malattia.

Licenziamento o dimissioni: si può rinunciare al preavviso?

La rinuncia al preavviso è prevista in diversi contratti collettivi e può risultare da accordo firmato da entrambe le parti. Non bisogna poi dimenticare i casi in cui il preavviso non è dovuto ovvero:

  • licenziamento o dimissioni per giusta causa;
  • scadenza del contratto a tempo determinato;
  • licenziamento per mancata ripresa del servizio dopo reintegrazione;
  • licenziamento durante i periodi di sospensione del rapporto per cassa integrazione;
  • risoluzione consensuale.

Anche la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 985, depositata il 17 gennaio 2017, ha confermato il principio di non sovrapponibilità del periodo di preavviso con quello delle ferie previsto dall’art. 2109 cc, intervenendo sul ricorso presentato da un lavoratore contro la decisione della Corte di Appello. Nel caso di specie il datore di lavoro, una banca, pretendeva di costringere il lavoratore che aveva presentato le dimissioni a sfruttare i giorni di ferie rimasti a propria disposizione durante il periodo di preavviso.

Riportiamo quindi in conclusione il testo dell’articolo 2119 c.c: “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda”.