Il diritto alle ferie è sancito costituzionalmente con l’articolo 36 della Costituzione italiana.

L’articolo 36 al terzo comma stabilisce che oltre a godere del riposo settimanale ha diritto di godere di un periodo di ferie annuali irrinunciabili. Il diritto alle ferie retribuite è un diritto irrinunciabile del lavoratore e il datore di lavoro non può negargli tale diritto sempre nell’organizzazione dell’attività in modo di consentire l’esercizio delle ferie retribuite.

L’attuazione del diritto costituzionale è sancita con l’articolo 2109 del codice civile che prevede ferie retribuita in misura fissata dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Inoltre il momento di godimento delle ferie deve essere stabilito dal datore di lavoro tenendo conto anche delle esigenze dell’impresa oltre che degli interessi del datore di lavoro.

Nel godimento del diritto alle ferie, inoltre, è consigliabile che il periodo feriale sia continuativo per permettere al lavoratore di riprendersi dallo stress dell’attività lavorativa. Eè obbligo del datore di lavoro, inoltre, comunicare al lavoratore, quanto prima, il periodo stabilito per il godimento delle ferie retribuite che non possono essere computate nel periodo di preavviso.

Da quanto stabilito, quindi, dall’articolo 2109 del codice civile si deduce che il datore di lavoro può determinare in modo unilaterale la collocazione temporale del periodo di ferie retribuito nell’organizzazione dell’attività dell’impresa anche se questo potere non può essere esercitato in modo di vanificare la finalità dell’istituto delle ferie, ovvero il riposo e la ricreazione del lavoratore.

Il diritto alle ferie retribuite del lavoratore può essere differito all’anno successivo soltanto in caso di situazioni eccezionali non previste nè prevedibile.

Diritto alle ferie

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite che gli consenta il recupero delle energie psico-fisiche e per tutelare la valorizzazione dei suoi interessi e dei suoi tempi di vita.

Tale periodo deve essere almeno di 2 settimane nell’anno di maturazione. Le ferie devono essere consecutive su richiesta del lavoratore.

Obblighi del datore di lavoro

La legge del 2003 prevede per il datore di lavoro in materia di ferie retribuite i seguenti obblighi:

  •  l’obbligo di concedere un periodo di ferie di due settimane nel corso dell’anno di maturazione;
  •  l’obbligo di concedere due settimane consecutive di ferie, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
  •  la fruizione del restante periodo minimo di due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.