Il datore di lavoro non può mettere il dipendente in ferie forzate con poco preavviso. A stabilirlo una recente sentenza del Tribunale di Pordenone che afferma che il datore di lavoro non può mettere il dipendente in ferie forzose con un preavviso breve e solo per poche ore al giorno solo al dine di smaltire le ferie arretrate.

Le ferie devono, in ogni caso, permettere al dipendente di recuperare le energie psico-fisiche spese per il lavoro e proprio per questo motivo quelle a “credito” non possono essere smaltite con termini e modalità decise solo dal datore di lavoro.

In caso il dipendente venga costretto alle ferie forzate la società può essere condannata a reintegrare il monte ore di ferie maturate.

Il collocamento a riposo forzato dei dipendenti viola il codice civile per quel che riguarda il tema ferie. La regolamentazione delle ferie stabilisce che al dipendente spetta:

  • un periodo annuale di ferie retribuite possibilmente continuativo per una durata stabilita dalla legge, dai contratti collettivi e dagli usi.

Il datore di lavoro, in ogni caso, può dettare i tempi delle ferie in base alle esigenze aziendali ma è tenuto a comunicare in anticipo ai dipendenti il periodo di godimento dell’interruzione dal lavoro. I riposi concessi, inoltre,devono essere fruiti in maniera continuativa per permettere ai lavoratori di recuperare le energie psico-fisiche.