L’Asdi, il sostegno residuale contro la disoccupazione, può essere cumulato con le prestazioni di invalidità civile ma non è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.

L’Asdi, lo strumento assistenziale cui possono accedere i lavoratori che hanno fruito per la sua intera durata della Naspi pur non riuscendo a trovare una nuova occupazione e continuando a versare in una condizione di disagio economico, è pari al 75% dell’ultimo importo di Naspi percepito con un tetto limite di 448 euro al mese per un massimo di sei mesi.

Cumulabilità Asdi

Le norme riguardanti la misura sono state rese note dall’Inps e tra di esse vi sono quelle che regolano la compatibilità dello strumento con altre prestazioni assistenziali e previdenziali percepite.

L’Asdi, chiarisce l’Inps, non può essere concesso a coloro che sono già titolari della pensione anticipata, di vecchiaia o di inabilità ma non può essere erogato neanche a coloro che sono in possesso dei requisiti per ottenere l’assegno sociale.  Per quel che riguarda quest’ultima ipotesi, non essendo le due prestazioni cumulate, il lavoratore dovrà presentare domanda per l’assegno sociale.

L’Asdi, però, risulta essere compatibile con le prestazioni assistenziali riconosciute agli invalidi civili e può essere cumulato, quindi, con la pensione di inabilità civile, così come con le prestazioni riconosciute ai ciechi e sordomuti. Le somme percepite dalle prestazioni cumulabili, quindi, non potranno essere rilevate ai fini del raggiungimento del tetto Isee di 5mila euro per il conseguimento dell’Asdi.

Un discorso a parte, invece, va fatto per quel che riguarda l’assegno ordinario di invalidità dopo la sentenza 234 del 2011 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 6, comma 7 del dl 148 del 20 maggio 1993 che non prevede per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità la possibilità di scegliere tra il trattamento previdenziale e quello di disoccupazione limitatamente per il periodo in cui percepiscono l’indennità di disoccupazione.

L’assicurato, quindi, dopo la sentenza della consulta può scegliere il trattamento a lui più favorevole ferma restando l’incumulabilità dei due trattamenti. Tale diritto di scelta, quindi, si estende anche all’Asdi.