La circolare INPS numero 94 del 12 maggio 2015, oltre a portare un gran numero di chiarimenti sui requisiti per presentare la domanda di disoccupazione NASpI spiega anche nel dettaglio come avviene il calcolo dell’indennità di disoccupazione. La nuova NASpI si basa su un nuovo calcolo che prende in considerazione la retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei 4 anni che hanno preceduto l’evento della perdita del lavoro che viene divisa per il totale delle settimane di contribuzione e poi moltiplicata per il coefficiente 4,33.

Se si deve calcolare l’indennità per una frazione di mese, il valore giornaliero della NASpI è dato dall’importo mensile ottenuto diviso 30.   Le settimane prese in considerazione per il calcolo, precisa la circolare dell’Inps sono tutte indipendentemente che sia lavorate interamente o parzialmente. Se la retribuzione mensile del 2015 è inferiore ai 1.195 euro mensili l’indennità di disoccupazione sarà pari al 75% della retribuzione stessa se invece la retribuzione mensile è superiore a questo importo l’indennità di disoccupazione è pari al 75% di 1.195 euro e sarà incrementata da un 25% del differenziale dell’importo citato e la retribuzione mensile reale. In ogni caso l’indennità di disoccupazione non potrà avere, in ogni caso, un importo superiore ai 1300 euro mensili. Dopo i primi 3 mesi di fruizione la NASpI si riduce del 3% ogni ulteriore mese di fruizione.     Nella circolare INPS numero 94 viene precisato anche che la durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi 4 anni considerando che: • ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione come individuato secondo i criteri esposti al precedente paragrafo 2.2 b); • ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo; • i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.