Si può licenziare un lavoratore perché è sempre malato e riesce a garantire solo un servizio intermittente all’azienda? Si può applicare in questi casi il licenziamento per scarso rendimento?

Un dipendente che è spesso assente non può garantire all’azienda un lavoro continuativo e, molto spesso, i compiti iniziati non vengono portati a termine e, di conseguenza, scaricati sui colleghi. La prestazione lavorativa di chi è spesso malato, quindi, è più un danno che un beneficio per l’azienda. Ma a questo punto, l’azienda può licenziare il lavoratore sempre malato?

A rispondere a questo quesito è la Corte di Appello di Milano con la sentenza numero 903 del 18 aprile 2017.

Il dipendente può darsi malato per un certo numero di giorni l’anno oltre i quali scatta la possibilità di licenziamento da parte del datore di lavoro. Il tetto massimo di malattia consentita ai dipendenti varia in base al settore lavorativo e viene detto periodo di comporto. Se un dipendente supera il periodo di comporto può essere licenziato, ma se non lo supera il licenziamento del dipendente spesso malato non è legittimo.

La Cassazione, però, con una sentenza dello scorso anno, la numero 12592 del 17 giugno 2016, ha stabilito che il dipendente che intervalla lunghi periodi di malattia con brevi rientri al lavoro può essere licenziato anche se non ha superato il periodo di comporto. Se la presenza del dipendente non è di aiuto all’azienda e la sua efficienza è inferiore alla media dei colleghi si può procedere al licenziamento per scarso rendimento.

La Corte di Appello di Milano, invece, con la recente sentenza di cui sopra, sposa un’interpretazione opposta, ovvero che il licenziamento per scarso rendimento non può prendere in esame i giorni in cui il lavoratore non è presente sul posto di lavoro. Il calo di efficienza, quindi, secondo i giudici lombardi, non può valutare il rendimento durante la malattia poiché il licenziamento per scarso rendimento è caratterizzato da una colpa del lavoratore e le assenza per malattia, invece, non devono essere considerate come una colpa.

Non essendo la malattia una colpa del lavoratore, quindi, per la Corte di Appello di Milano può essere licenziato solo chi supera il periodo di comporto indipendentemente dal fatto che le numerose assenze possano essere un danno per l’azienda.