In questo articolo cerchiamo di spiegare quanto dura il periodo di comporto durante il ricovero in ospedale e come calcolarlo. In particolare cerchiamo di capire se in questo periodo vanno calcolati anche i giorni di ricovero, prendendo come esempio il contratto Metalmeccanici Industria – Confapi.

Definizione comporto e durata

Prima di tutto diamo una definizione di comporto, ossia il diritto al lavoratore a non perdere il posto di lavoro nel caso di malattia o infortunio. Durante questo periodo il lavoratore potrà essere licenziato solo per giustificati motivi oggettivi, giusta causa o nel caso di cessazione dell’attività.

Secondo il codice civile, in caso di malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, il prestatore di lavoro deve provvedere alla retribuzione o indennità, secondo quanto riportato da leggi speciali (Contratti Collettivi Nazionali), che indicano il periodo dell’intervallo di tempo entro cui è individuato il mantenimento del posto di lavoro e il tipo di retribuzione. Per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il settore Metalmeccanica-Piccola e media industria-Confapi, si fa riferimento all’articolo 50, il quale distingue tra comporto breve e comporto prolungato. Quest’ultimo è legato ad un’assenza prolungata del soggetto per una malattia continuativa. In ogni caso entrami attribuiscono al lavoratore il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.

Comporto breve e prolungato

In merito ai periodi di comporto breve questi si differenziano nei seguenti modi: 6 mesi per l’anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, 9 mesi dopo i 3 anni e fino i 6 anni compiuti e 12 mesi per l’anzianità oltre i 6 anni. Per il comporto prolungato, invece, i periodi sono: 3 mesi per anzianità fino a tre anni compiuti, 4,5 mesi oltre i 3 anni e fino i 6 anni compiuti e 6 mesi dopo i 6 anni. In sostanza, parlando di periodo globale di mantenimento del posto di lavoro nel caso di malattia o di infortunio non sul lavoro abbiamo: 9 mesi per anzianità fino a tre anni compiuti, 13,5 mesi oltre i 3 anni e fino i 6 anni compiuti, 18 mesi per anzianità oltre i 6 anni.

Per quanto riguarda la retribuzione, invece, va corrisposta la retribuzione totale per i primi 2 mesi e metà retribuzione per i 4 mesi a seguire, per anzianità di servizio fino a 3 anni, intera retribuzione per i primi 3 mesi e metà retribuzione per i 6 mesi successivi per anzianità oltre i 3 anni e fino i 6 anni e completa retribuzione per i primi 4 mesi e metà per gli 8 mesi a seguire per chi è in possesso di anzianità oltre i 6 anni.

Vi sono poi delle eccezioni per quanto riguarda la retribuzione intera che deve essere corrisposta anche dopo il superamento dei periodi nel caso di: ricovero ospedaliero superiore a 10 giorni continuativi o 60 giorni totali per anzianità fino a 3 anni, o 75 giorni complessivi per anzianità dopo i 3 anni e fino ai 6 anni, oppure 90 giorni per anzianità superiore ai 6 anni. Oppure per malattia che abbia una durata di 21 giorni continuativi fino a 60 giorni totali come sopra. In ogni caso non può superare i 120 giorni complessivi.