Con il principio di diritto n. 8 del 16 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate fornisce alcune precisazioni in merito alla disposizione che accorda la non applicazione dell’Iva o la possibilità del rimborso dell’imposta per le cessioni a favore di cittadini privati residenti Extra Ue (articolo 38-quater, Dpr n. 633/1972), facendo il punto sulle regole che garantiscono la non imponibilità. Vediamo meglio di cosa si tratta.

 

Iva non imponibile per cessioni a soggetti Extra UE

Sostanzialmente, ai sensi dell’articolo 38-quater, Dpr n.

633/1972 le cessioni, a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura.

I cessionari, come già detto, devono risultare domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea e non devono essere soggetti passivi d’imposta nel loro Paese.

I beni, inoltre, devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed “essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale”.

La cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata, tramite il sistema OTELLO – “Online tax refund at exit: light lane optimization”.

 

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Entro quale è possibile fare acquisti senza Iva?

Il valore della soglia limite è pari a 154,94 euro Iva inclusa, il principio di diritto n. 8 del 16 luglio 2020, interviene con un’ulteriore precisazione: “per determinare se la soglia di valore sia stata superata occorre basarsi sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente”.

In altre parole, il valore dei 154,94 euro può includere molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti ma non può riferirsi a più cessioni, come le compravendite avvenute in momenti diversi, anche se documentate con una sola fattura.

 

Il caso del Rimborso Iva

Il principio di diritto sopra richiamato sottolinea un atro fondamentale: se il cedente non si è avvalso di questa facoltà, ai sensi del secondo comma, articolo 38-quater, decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, “il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.

 

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