Abbiamo parlato molto degli infortuni sul lavoro per via delle nuove regole sull’obbligo di reperibilità alla visita fiscale. Oggi torniamo sull’argomento ma da una prospettiva diversa per rispondere ad un quesito di un lettore, Emiliano C. da Nettuno, che ci chiede “lavoro in un ufficio da anni in cui mobili e dispositivi informatici non sono ma stati rinnovati. In particolare negli ultimi mesi avevo ripetutamente chiesto al datore di lavoro, di avere scrivania e sedie nuove perché a mio avviso non stabili.

E una settimana fa la sedia ha ceduto mentre ero seduto: cadendo mi sono lussato il gomito. Il fatto che io sia obeso o che mi stessi dondolando con la sedia gioca a mio svantaggio nel poter dimostrare la responsabilità del mio capo?”.

Caduta dalla sedia in ufficio: chi è responsabile dell’infortunio?

Proprio di recente la Suprema Corte (sentenza n. 146/2018) è intervenuta sulla questione stabilendo che spetta al lavoratore infortunato provare il rapporto causa effetto tra l’incidente e l’inadempimento del datore di lavoro ritenuto responsabile. Si richiama a tal proposito l’articolo 2087 c.c. che impone al datore di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori”. Al tempo stesso però il datore non può essere ritenuto responsabile di una condotta abnorme o inopinabile del dipendente.

Il caso di specie si riferiva ad un infortunio di un dipendente di una società elettrica avvenuto nel 2001. I giudici hanno escluso la responsabilità del datore per l’infortunio sul lavoro perché, né la vittima né i colleghi, avevano fatto richiesta di strumentazione apposita per eseguire l’intervento in sicurezza (e che invece era stata fornita ad un altro cantiere a testimonianza del fatto che era disponibile su domanda degli interessati).

Il dipendente vittima di infortunio quindi deve poter provare la negligenza del datore ma anche il nesso del suo inadempimento con l’evento. Per quanto riguarda il caso specifico vero è che il datore è responsabile della messa a disposizione di tutti gli strumenti per lavorare in sicurezza ma è estremamente difficile che questo collegamento causa-effetto (sedia vecchia-caduta) possa essere riconosciuto posto che, come ammette la vittima stessa, la sedia veniva usata in modo improprio (“dondolando”). In merito alla responsabilità del lavoratore per caduta dalla sedia in ufficio si veda anche Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 luglio 2015, n. 13667.

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