Permessi legge 104: diniego dal Ministero per diritto di priorità, è possibile opporsi

Permessi legge 104, diniego dal Ministero della Difesa per diritto di priorità, una sentenza del TAR ribalta il diniego, ecco come opporsi.
7 anni fa
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Permessi legge 104 negati, come fare opposizione, il quesito di un nostro lettore:

Sono un maresciallo dell’esercito. Leggendo la sua rubrica, le scrivo in merito al diniego da parte della mia amministrazione Ministero della Difesa di assistere mio padre con una invalidita’ del 100% riconosciuta con legge  104 comma 3.

premetto che io risiedo in provincia di Ravenna e i miei genitori risiedono in Sicilia. Mia madre e’ del 1952 quindi e’ ultrasessantacinquenne diabetica. Ho un fratello che risiede sempre in Sicilia ma in un comune diverso, dove vive e lavora come artigiano ed ha poco tempo da dedicare ai nostri  genitori e anche se si dovesse assentare cio’ risulterebbe disagievole per la sua attivita’ cioe’ dovrebbe chiudere l’ attivita’ senza guadagni.

Le scrivo cio’ perche’ la mia amministrazione mi ha scritto che il motivo ostativo della mia domanda è la seguente: puo’ concorrere a prestare l’auspicata assistenza alla persona disabile la moglie e un altro figlio , quest’ultimo residente nella stessa regione del disabile, i quale, come si evince dalla documentazione prodotta, non si trovano in situazione di impossibilita’ materiale di assistenza nei confronti del famigliare. Così recita il diniego. Da oggi 11 aprile ho 10 giorni di tempo per produrre eventuali osservazioni.

Con tutta onestà già assisto mio padre quando posso prendendo le mie ferie e togliendo tempo alla mia famiglia. Mia madre e’ diabetica quindi anche lei con qualche acciacco, mentre mio fratello anche per questioni caratteriali e comportamentali non ha mai legato con i nostri genitori.

Le chiedo gentilmente di potermi consigliare in merito la risoluzione del mio problema. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito

Permessi legge 104 e diritto di priorità

Come già documentato nell’articolo: Permessi legge 104, diritto di priorità e quando possono essere rifiutati, l’orientamento della normativa a seguito alle modifiche legislative il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n.

13/2010, ha fornito dettagliati chiarimenti finalizzati a garantire uniformità di applicazione dell’istituto in questione.

Nel caso specifico, i requisiti richiesti per l’assistenza a un proprio familiare contenuti nell’art. 33, comma 3, della legge n.104/1992, come sostituito dall’articolo 24 della legge n.183/2010 e che così si riassumono:

  • il familiare da assistere deve essere stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.104/92;
  • il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti è riconosciuto al dipendente che debba assistere il coniuge, un parente o affine entro il 2° grado;
  • il medesimo diritto spetta anche per l’assistenza di un familiare di 3° grado qualora i genitori o il coniuge di quest’ultimo
    risultino deceduti o mancanti, ultrasessantacinquenni o affetti da patologia invalidante;
  • che l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno;
  • il beneficio può essere riconosciuto ad un solo lavoratore per lo stesso familiare disabile ad eccezione dei genitori che debbano assistere il figlio disabile, purché ne fruiscano alternativamente.

Sul diniego riportato dal Ministero della Difesa, in considerazione dell’esistenza di altri familiari del disabile, oggettivamente non impossibilitati a prestare la dovuta assistenza, vi è un’importante sentenza del TAR di Bari che ribalta il diniego, facciamo chiarezza.

Permessi legge 104: la sentenza del TAR di Bari

Nella sentenza il provvedimento motivava il diniego dei permessi legge 104, in considerazione della esistenza di altri familiari della disabile (i.e. la madre del militare) oggettivamente non impossibilitati a prestare la dovuta assistenza.

Nel riesame del provvedimento, l’Amministrazione resistente reiterava il diniego di concessione dei permessi legge 104 retribuiti, rilevando la presenza di ben quattro figli e del coniuge della disabile quali soggetti che possono prendersi cura della persona portatrice di handicap (madre del OMISSIS).

La sentenza del TAR di Bari precisa:

” la giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire, ha ormai riconosciuto il definitivo superamento dei requisiti della esclusività e della continuità della assistenza ai fini della fruizione dei benefici di cui all’art.

33 legge n. 104/1992 a seguito della novella legislativa di cui all’art. 24 legge n. 183/2010 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 gennaio 2013, 252; Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 2012, n. 5716; Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4047)”.

Quindi, la presenza di altri familiari non impossibilitati alla prestazione della dovuta assistenza in favore del soggetto portatore di handicap non può più costituire di per sé ostacolo alla concessione del beneficio richiesto, nel caso di specie, dal OMISSIS.

Erra, pertanto, l’Amministrazione nel porre a fondamento del censurato diniego la presenza di altri familiari della disabile oggettivamente non impossibilitati a fornire la dovuta assistenza.

Il ricorso è stato accolto.

Conclusione

Nella produzione dell’osservazione per la richiesta dei permessi legge 104, le consiglio di documentare le patologie di sua madre e la sua età avanzata che non le rende possibile seguire suo padre. Inoltre potrebbe allegare alla documentazione le difficoltà di suo fratello ad accudire suo padre per il suo lavoro autonomo. Documenti, se possibile,  il suo impegno continuo per seguire suo padre nella sua malattia.

Faccia riferimento alla sentenza del Tar di Bari, menzionando cosa ha stabilito la corte in un caso analogo: “la giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire, ha ormai riconosciuto il definitivo superamento dei requisiti della esclusività e della continuità della assistenza ai fini della fruizione dei benefici di cui all’art. 33 legge n. 104/1992 a seguito della novella legislativa di cui all’art. 24 legge n. 183/2010 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 gennaio 2013, 252; Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 2012, n. 5716; Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4047)“.

E’ un tentativo, diversamente dovrà opporsi legalmente.

Risultato

Il nostro lettore ci ha comunicato che la sua pratica è stata accettata: “Gentilissima Dottoressa Tortora, le comunico che mi è  stata accettata la domanda per i permessi  104 . La volevo ringraziare per le dritte date. Cordiali saluti “

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

Fonte

INPS

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sentenza 1 del 2905/2013 201300864 (N. 00864/2013 Reg. Prov. Coll. N. 1423/2011 Reg. Ric.)

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