L’Inail ha reso noti i nuovi limiti di retribuzione per il calcolo dei premi assicurativi relativi all’anno 2021. Le istruzioni aggiornate sono state fornite con la circolare n. 16 del 31 maggio 2021, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Inail, retribuzione e minimale giornaliero: cosa sono

Prima di parlare di premi assicurativi e nuovi limiti retribuzionali, bisogna fare una breve ma dovuta premessa. Nello specifico, come precisa l’Inail, i fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

  • il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
  • l’ammontare delle retribuzioni.

Ora, ai fini del calcolo del premio, la retribuzione non può essere inferiore all’importo minimo stabilito dalla legge.

Questo vuol dire che, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo deve tener conto, mensilmente:

  • delle retribuzioni minime stabilite da leggi, CCNL e contratti;
  • dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat – minimale di retribuzione giornaliera.

Pertanto, la retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo.

Limiti di retribuzione per il calcolo dei premi assicurativi 2021

I valori minimi di retribuzione giornaliera, come anticipato sopra, devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat. Detti limiti minimi di retribuzione giornaliera devono essere adeguati, ove inferiori, al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e aggiornato in base all’indice Istat.

Detto ciò, considerato che nell’anno 2020 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie, accertata dall’Istat, è risultata pari a – 0,3%, i limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti da valere per l’anno 2021 rimangono invariati rispetto a quelli dell’anno 2020.

Per l’anno 2021, di conseguenza, il limite minimo di retribuzione giornaliera si attesta nella stessa misura stabilita per l’anno 2020 ed è pertanto uguale a 48,98 euro, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021 (ovvero 515,58 euro mensili).

Il limite minimo giornaliero rapportato al mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, invece, per l’anno 2021 sarà pari a 1.273,48 euro.

Le retribuzioni escluse

Vi sono alcune retribuzioni che, come riporta l’Inail, sono da considerarsi escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero. Per gli operai agricoli, per esempio, è aggiornato solo in base all’indice Istat e, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale, per il 2021 sarà pari a 43,57 euro.

Sono esclusi anche:

  • i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali;
  • l’assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;
  • l’indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.

Discorso a parte, invece, va fatto per il minimale giornaliero relativo alle retribuzioni convenzionali in genere. Il limite minimo di retribuzione giornaliera, in questo caso, è pari, per l’anno 2021, a 27,21 euro (che si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera relativo al settore di riferimento).

Retribuzioni non derivanti da lavoro dipendente: tutti i minimali giornalieri

Per le retribuzioni derivanti da lavoro diverso da quello dipendente, l’Inail ha infine indicato i seguenti minimali:

  • 55,68 euro giornalieri e 1.392,04 euro mensili per i familiari partecipanti all’impresa familiare;
  • 1.240,32 euro mensili per i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali;
  • 48,98 euro giornalieri e 1.224,50 euro mensili per addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi se lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto;
  • 27,2 euro giornalieri e 680,25 euro mensili per addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi se lavoratori soci di cooperative anche di fatto;
  • 48,98 euro giornalieri per i soci volontari delle cooperative sociali sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso;
  • 102,99 euro giornalieri e 2.574,65 euro mensili per i lavoratori delle aree dirigenziali;
  • 48,98 euro giornalieri per i lavoratori autonomi – Riders.

Vigono invece istruzioni diverse per i lavoratori lavoratori part-time, cui retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali), e dividendo poi lo stesso importo per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

Se, quindi, l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2021 risulta determinata come segue: 48,98 x 6 : 40 = 7,35.

Premi speciali

Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.), sono previsti premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.

Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.

I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera e sono destinati a particolari categorie di lavoratori come:

  • imprese artigiane, soci di società di artigiani, familiari del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano;
  • vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto;
  • persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
  • insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
  • alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5);
  • candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5);
  • medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi;
  • soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale;
  • allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP);
  • percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

L’unica modifica introdotta dalle nuove modalità riguarda la previsione di riduzione del premio di rata in sede di autoliquidazione, in caso di cessazione dei rapporti assicurativi relativi a tutti i soggetti autonomi artigiani dell’azienda o solo di una parte di essi, intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’Autoliquidazione. In tal caso il premio di rata è rapportato al minor periodo di attività anziché in ragione d’anno.