L’agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 383 del 18 settembre 2020: “Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. assicurativa collettiva – regime di tassazione Articolo 26-ter, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 600, fornisce utili chiarimenti in merito al regime di tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita.

Il quesito del contribuente

L’istante, un componente del Corpo di Polizia Locale, ha formulato una richiesta di chiarimento in merito al regime di tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili che garantiscono un capitale alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di morte dell’assicurato.

Contratti di assicurazione sulla vita, l’importo dei contributi garantisce un beneficio aggiuntivo (fringe benefit).

Con la risposta all’interpello numero 383 del 18 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fa luce sul trattamento fiscale da applicare:

Nell’ipotesi in cui beneficiari della polizza sono i lavoratori, l’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 391/E del 21 dicembre 2007 ha chiarito che l’importo dei contributi stessi è volto a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (c.d. “fringe benefit”) dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità dell’interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir”.

Inoltre, le somme successivamente riscosse dal beneficiario della polizza dovranno essere assoggettate al regime tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti di assicurazioni sulla vita.

In particolare, dovrà essere applicata l’aliquota vigente nel periodo di maturazione di tali redditi e pertanto nella misura:

  • del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
  • del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
  • del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

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